Notizie

Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nuove sentenze del Tribunale federale del 28.07.2026

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze troverete ciascuna un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le sentenze più recenti personalizzate in base ai vostri settori giuridici.

7F_27/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla richiesta di revisione

Riassunto dei fatti

Il richiedente A.________ ha presentato una richiesta di revisione per rivedere la sentenza del Tribunale federale 7B_1102/2025, 7B_1131/2025 del 21 gennaio 2026. La sentenza originaria era un provvedimento di non entrata nel merito, in quanto i ricorsi non avevano soddisfatto i requisiti legali di motivazione. Il richiedente ha invocato problemi di salute e ha chiesto, tra l'altro, il ripristino del termine ai sensi dell'art. 50 LTF.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1:** La sentenza 7B_1102/2025, 7B_1131/2025 era un provvedimento di non entrata nel merito del Tribunale federale, in quanto i ricorsi non erano sufficientemente motivati (art. 42 cpv. 2 LTF) e il richiedente non aveva sollevato rilievi formali. - **E.2 - E.4:** La richiesta di revisione del 30 aprile 2026 è stata presentata tardivamente (termine ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF scaduto; la presentazione avrebbe dovuto avvenire entro il 14 aprile 2026). Il motivo di revisione invocato non è stato adeguatamente motivato. - **E.6:** È stata esaminata la richiesta di ripristino del termine ai sensi dell'art. 50 LTF. Il richiedente non ha fornito prove convincenti di un impedimento non imputabile che gli avrebbe impedito la presentazione tempestiva. In particolare, nonostante la malattia, è stato in grado di effettuare altre comunicazioni al Tribunale federale durante il decorso dei termini. - **E.7:** La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta per manifesta infondatezza (art. 64 cpv. 1 LTF). - **E.8:** Le spese processuali sono state determinate tenendo conto delle condizioni finanziarie del richiedente.

Riassunto del dispositivo

Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di revisione e ha altresì rigettato le richieste di ripristino del termine e di assistenza giudiziaria gratuita. Le spese processuali sono state imposte al richiedente.


9C_632/2024: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla tassazione ordinaria per i periodi d’imposta 2015 e 2019

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno B, è stato tassato alla fonte nei periodi d’imposta 2015 e 2019. In successive verifiche fiscali è stato constatato che le dichiarazioni dei redditi degli anni 2009 – 2018 potevano essere incomplete o errate. L’amministrazione fiscale cantonale ha avviato procedimenti che hanno portato a tassazioni supplementari e a sanzioni pecuniarie. La questione controversa era se il ricorrente avesse diritto a tassazioni ordinarie per i periodi d’imposta 2015 e 2019.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1:** Il Tribunale federale ritiene ammissibile il ricorso in relazione alla questione della tassazione ordinaria per i periodi d’imposta 2015 e 2019, poiché l’istanza precedente aveva deciso come ultimo grado cantonale. - **E.2:** L’applicazione del diritto avviene d’ufficio; il Tribunale federale si basa di norma sulle constatazioni dell’istanza precedente, a meno che non vi siano errori evidenti o discrepanze arbitrarie. - **E.3:** In relazione al diritto fiscale sono state esaminate approfonditamente le disposizioni federali sull’imposta alla fonte, tra cui gli artt. 137 e 138 in combinato con l’art. 90 cpv. 2 aLIFD. La tassazione ordinaria deve essere esaminata dall’amministrazione fiscale sia per i periodi d’imposta 2015 che 2019. - **E.4:** In merito al diritto fiscale cantonale (Ginevra) è stato constatato che per quegli anni in cui i redditi erano inferiori al limite previsto dal diritto cantonale, la tassazione ordinaria non veniva effettuata automaticamente. Tuttavia, anche in questo caso deve essere garantita un’armonizzazione con il principio costituzionale della tassazione secondo la capacità economica. - **E.6:** Per i periodi d’imposta 2015 e 2019 dovevano essere considerati i redditi lordi imponibili nonché eventuali deduzioni computabili (spese mediche). Il rigetto precedente del diritto alla tassazione ordinaria non era quindi legittimo. - **E.7:** L’amministrazione fiscale è obbligata a effettuare correttamente le tassazioni tenendo conto di tutti gli elementi e deduzioni rilevanti. Deve essere effettuata una tassazione ordinaria per entrambi gli anni fiscali interessati.

Riassunto del dispositivo

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso sia sotto il profilo del diritto fiscale federale sia delle imposte cantonali e comunali. Ha annullato la sentenza dell’istanza precedente e rinviato la causa per un nuovo esame.


1C_751/2025: Accoglimento parziale del ricorso relativo a permessi di costruzione

Riassunto dei fatti

La commissione edilizia di Küsnacht ha rilasciato a una committente permessi di costruzione per la costruzione di una casa plurifamiliare con autorimessa interrata, inclusi vari cambiamenti di progetto. Gli oppositori a questi permessi hanno presentato ripetutamente ricorsi, in particolare contro modifiche della strada di accesso e altre condizioni. Mentre le istanze precedenti hanno esaminato vari aspetti e ordinato modifiche parziali, i ricorrenti e la committente hanno portato più casi davanti al Tribunale federale.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1:** Il Tribunale federale ha esaminato la propria giurisdizione, i presupposti di merito e la decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF. Ha confermato la propria giurisdizione di principio e la legittimazione delle parti. - **E.3:** Il Tribunale federale ha constatato che l’istanza precedente ha erroneamente respinto motivi relativi alla pendenza della rampa d’accesso, sebbene le modifiche (tra cui l’altezza) dovessero essere riesaminate a seguito dei cambiamenti di progetto. Il rigetto precedente di questi motivi è stato ritenuto arbitrario. - **E.4-5:** I motivi relativi a presunte violazioni del piano del traffico e della delibera del consiglio comunale sono stati respinti per insufficiente motivazione. I piani regolatori sono vincolanti solo per le autorità; la motivazione dei ricorrenti non era sufficientemente concreta. - **E.6:** I ricorrenti hanno sollevato obiezioni contro la regolamentazione delle spese del procedimento di ricorso edilizio. Il Tribunale federale ha ritenuto la ripartizione delle spese dell’istanza precedente proporzionata e non arbitraria in considerazione dello svolgimento del procedimento.

Riassunto del dispositivo

La sentenza dell’istanza precedente è stata parzialmente annullata e rinviata per un nuovo esame riguardo alla pendenza dell’accesso. Altri motivi sono stati respinti e le spese processuali sono state ripartite proporzionalmente.


2C_381/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a presentazione tardiva

Riassunto dei fatti

Una cittadina messicana (A.________) non ha potuto ritirare in tempo il suo gatto, ospitato in un rifugio e successivamente adottato, a causa di circostanze personali (tra cui un ricovero ospedaliero di più mesi per violenza domestica). Il veterinario cantonale ha emesso un provvedimento per trovare una nuova casa all’animale. Dopo che il gatto è stato adottato da una nuova famiglia, il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale provvedimento, facendo riferimento alla giurisdizione civile e riconoscendo una violazione dell’effetto sospensivo del ricorso. La persona interessata ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.


7F_37/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revisione di un provvedimento di non entrata nel merito

Riassunto dei fatti

Il richiedente, A.A.________, ha richiesto la revisione del provvedimento di non entrata nel merito del Tribunale federale 7B_409/2026 dell’11 maggio 2026. Ha sostenuto che il Tribunale federale non aveva considerato fatti essenziali contenuti negli atti nel suo precedente provvedimento e ha ritenuto che la sua richiesta originaria di revisione fosse stata valutata erroneamente.


6B_191/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a violenza o minaccia contro autorità e funzionari

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ è stato condannato, tra l’altro, per violenza o minaccia contro autorità e funzionari (art. 285 cpv. 1 CP) nonché per ingiurie. Si sostiene che per diversi anni avrebbe rivolto ripetute minacce, insulti e comportamenti molesti a vari assistenti professionali. Le istanze precedenti hanno ritenuto che gli atti, tra cui minacce di morte e intimidazioni, fossero idonei a ostacolare significativamente l’esercizio delle funzioni da parte degli assistenti coinvolti. Il ricorrente ha sostenuto di essere incapace o parzialmente incapace di intendere e di volere, supportato da problemi psichiatrici.


6B_878/2024: Non entrata nel merito del ricorso relativo a frode e cattiva gestione

Riassunto dei fatti

A.________, B.________ e C.________, ex membri del consiglio di amministrazione della F.________ SA, ormai fallita, sono stati condannati per cattiva gestione ai sensi dell’art. 165 CP, in quanto avrebbero violato i loro doveri nella gestione del sovraindebitamento della società. D.________ ed E.________ hanno anche presentato denuncia per frode (art. 146 CP), in quanto sarebbero stati indotti da informazioni fuorvianti a concedere prestiti alla società. Tuttavia, il procedimento per il reato di frode è stato in precedenza archiviato con sentenza definitiva.


9C_349/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a presentazione inammissibile

Riassunto dei fatti

La ricorrente A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro una decisione della Cour de justice del Cantone Ginevra che aveva dichiarato la sua presentazione inammissibile, poiché era ancora possibile presentare opposizione presso la cassa di compensazione cantonale. L’istanza precedente aveva trasmesso la comunicazione alla cassa competente e non aveva addebitato spese di procedimento.


8C_710/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla causalità dell’incidente

Riassunto dei fatti

A.________ ha denunciato nel 2023, in via di ricaduta, nuovi disturbi dopo una collisione a tamponamento nel 1996, in cui aveva subito una lieve distorsione della colonna cervicale, e ha richiesto prestazioni all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). La Suva ha negato, dopo valutazione medica, la causalità dell’incidente per i disturbi. L’istanza precedente ha respinto il ricorso contro questa decisione.


5A_659/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al ripristino dell’effetto sospensivo

Riassunto dei fatti

A.________ e B.________, genitori di tre figli minorenni, hanno impugnato una curatela disposta dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 308 cpv. 1 e 2 CC e un accompagnamento socio-pedagogico familiare ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC. Hanno chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo revocato e la considerazione di rapporti supplementari. Il tribunale superiore del Cantone Argovia ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo. I genitori hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.


2C_195/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al riconoscimento di un’attività agricola

Riassunto dei fatti

A.A.________, agricoltore, ha richiesto un provvedimento di accertamento per ottenere il riconoscimento legale della sua azienda come attività agricola. Ciò era collegato a una controversia ereditaria, in cui rivendicava una quota di assegnazione su un terreno agricolo. Le istanze cantonali hanno negato il riconoscimento con la motivazione che la sua superficie di terreni propri era inferiore al requisito minimo cantonale di 4 ettari.


5A_669/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a proroga di termine nel procedimento di protezione del matrimonio

Riassunto dei fatti

La ricorrente A.________ e il resistente B.________ conducono un procedimento di protezione del matrimonio davanti al tribunale distrettuale di Pfäffikon riguardo alla loro figlia nata nel 2023. La ricorrente ha acconsentito a una valutazione delle sue capacità genitoriali. Dopo la redazione della perizia e la presentazione di domande supplementari, il tribunale distrettuale ha respinto la richiesta della ricorrente di proroga di termine. La ricorrente ha presentato ricorso al tribunale superiore del Cantone Zurigo, che lo ha dichiarato inammissibile. Contro questa decisione la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.


7B_8/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo all’esecuzione sotto forma di electronic monitoring

Riassunto dei fatti

A.________ è stato condannato a una pena detentiva di dieci mesi per inosservanza degli obblighi di mantenimento (4 settembre 2024). La sua richiesta di eseguire la pena sotto forma di electronic monitoring è stata respinta dalle autorità cantonali del Cantone Berna. Tali decisioni sono state confermate prima dalla Direzione della sicurezza del Cantone Berna (18 agosto 2025) e successivamente dal tribunale superiore del Cantone Berna (1 dicembre 2025). A.________ ha presentato ricorso penale al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione dell’istanza precedente e la concessione dell’electronic monitoring.


1C_337/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revoca della patente di guida per grave infrazione al codice della strada

Riassunto dei fatti

Al ricorrente A.________ è stata revocata la patente di guida dall’Ufficio della circolazione del Cantone Zugo per la durata di sei mesi, poiché il 6 febbraio 2021 aveva commesso una grave violazione delle norme di circolazione. La revoca si è basata sull’art. 16c cpv. 1 lett. d LStr in combinato con l’art. 16c cpv. 2 lett. b LStr, poiché nei cinque anni precedenti a tale grave infrazione era stata registrata una violazione di media gravità con revoca della patente. Il tribunale amministrativo del Cantone Zugo ha confermato la decisione, il che ha indotto A.________ a presentare ricorso in materia di diritto pubblico.


5A_605/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo all’asta pubblica di terreni ereditari

Riassunto dei fatti

La ricorrente, figlia e erede legittima del de cuius B.________ deceduto nel 2009, ha tentato di impedire l’asta pubblica di terreni ereditari, la cui vendita era stata ordinata dal tribunale superiore di Turgovia nel 2025. La quota di un coerede sul ricavato era stata precedentemente pignorata, mentre la ricorrente stessa è creditrice. La ricorrente è arrivata fino al Tribunale federale tramite il tribunale distrettuale di Kreuzlingen e il tribunale superiore di Turgovia, che hanno trattato la questione a causa della manifesta infondatezza e tardività delle comunicazioni.


8C_731/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al diritto all’indennità di insolvenza

Riassunto dei fatti

Il procedimento riguarda il diritto di A.________ all’indennità di insolvenza per il periodo dal 1° giugno 2023 al 18 agosto 2023, dopo l’apertura della procedura fallimentare della società B.________. Le istanze precedenti hanno respinto la relativa domanda, poiché l’indennità di insolvenza si basa solo sul lavoro effettivamente prestato. A.________ aveva lavorato l’ultima volta il 30 novembre 2022 ed era stato da allora dispensato dall’obbligo lavorativo.


9C_296/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al riconoscimento fiscale di accantonamenti per garanzie

Riassunto dei fatti

L’amministrazione fiscale del Cantone Berna ha negato alla A.________ SA il riconoscimento fiscale di un accantonamento di CHF 7'000'000.- per prestazioni di garanzia nell’ambito di un progetto edilizio (periodo d’imposta 2016) e ha aggiunto l’importo al reddito imponibile. Dopo che le istanze cantonali hanno confermato questa posizione, la A.________ SA ha chiesto al Tribunale federale l’annullamento della sentenza del tribunale amministrativo di Berna, sostenendo che l’accantonamento era giustificato commercialmente. La questione controversa riguarda in particolare se la probabilità di un deflusso di mezzi sia stata valutata in modo sufficiente e corretto.


5A_674/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a presentazione querulante

Riassunto dei fatti

L’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bremgarten e dintorni ha pubblicato il 27 aprile 2026 ordini di pagamento contro il ricorrente. Questi si è rivolto il 7 maggio 2026 al tribunale distrettuale di Bremgarten, che ha qualificato la sua presentazione come querulante e l’ha restituita senza trattazione. Un ricorso contro questa decisione è stato respinto dal tribunale superiore del Cantone Argovia il 12 giugno 2026, che ha inflitto una multa. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 13 luglio 2026.


6B_910/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo all’accusa di omicidio e capacità di intendere e di volere

Riassunto dei fatti

A.________ è stato condannato dal tribunale penale del Cantone Ginevra per omicidio (art. 111 CP), grave violazione delle norme fondamentali della circolazione (art. 90 cpv. 3 LStr), guida in stato di incapacità e guida sotto l’effetto di alcol (art. 91 cpv. 2 lett. a LStr) a sei anni e sei mesi di reclusione nonché a un divieto di dimora per dieci anni. Inoltre è stato obbligato a risarcire i familiari della vittima. Il tribunale d’appello del Cantone Ginevra ha qualificato giuridicamente il fatto diversamente, condannando A.________ non per omicidio ma per omicidio colposo (art. 117 CP) e riducendo la pena a tre anni di reclusione, di cui 18 mesi con la condizionale, nonché la somma di risarcimento. Il divieto di dimora è stato revocato. Il pubblico ministero e i familiari della vittima hanno presentato ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale.