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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nuove sentenze del Tribunale federale del 28.09.2026

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le ulteriori sentenze trovate sempre un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze adattate individualmente ai vostri ambiti giuridici.

8F_7/2026: Non ingresso nel ricorso relativo alla revisione e al ripristino del termine nel procedimento di assicurazione contro gli infortuni

Riassunto dei fatti

Con sentenza del 1° aprile 2026 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile per ritardo il ricorso presentato da A.________ contro una decisione della Chambre des assurances sociales de la Cour de justice della Repubblica e Cantone di Ginevra. È stata presentata successivamente una domanda di ripristino del termine e di assistenza giudiziaria gratuita; dopo il rigetto di tale domanda, al ricorrente è stato richiesto il versamento di un acconto spese, che non ha versato neppure entro il termine supplementare fino al 25 agosto 2026.

Riassunto delle considerazioni

(E.1) Si espongono il procedimento precedente e il mancato versamento dell’acconto spese entro il termine. (E.2) Ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 e 3 BGG è necessario versare un acconto spese; in caso di mancato pagamento entro il termine supplementare il ricorso è inammissibile. (E.3) Poiché il ricorrente non ha versato l’acconto spese né ha fornito una prova di pagamento, la domanda di revisione trattata come domanda di ripristino del termine ai sensi dell’art. 62 cpv. 3 BGG è inammissibile; è competente il giudice unico. (E.4) In considerazione delle circostanze si rinuncia all’imposizione delle spese giudiziarie.

Riassunto del dispositivo

La domanda di revisione e di ripristino del termine è dichiarata inammissibile. Non sono imposte spese giudiziarie.


9C_217/2026: Volontà di impugnare e termine di ricorso in caso di parere medico sulla rendita invalidità

Riassunto dei fatti

L’ufficio AI ha concesso al ricorrente una rendita d’invalidità temporanea. Il medico curante ha poi presentato un parere medico per la valutazione RAD senza esprimere in esso una volontà di impugnare da parte del ricorrente. Il tribunale amministrativo non è entrato nel merito del parere inoltrato e di un atto presentato dopo la scadenza del termine di ricorso. Il ricorrente chiede l’esame sostanziale del suo diritto alla rendita.

Riassunto delle considerazioni

E.1: Il Tribunale federale espone il potere di esame, il vincolo al fatto accertato in grado precedente e i requisiti qualificati per le doglianze sul fatto. E.2: La questione in esame è se il tribunale precedente abbia violato il diritto federale rifiutando di entrare nel merito del parere medico e dell’atto tardivo. E.3: Il tribunale precedente ha correttamente constatato che il parere non esprimeva una volontà di ricorso da parte del ricorrente e pertanto non poteva essere considerato un ricorso. La volontà di ricorrere è stata manifestata solo dopo la scadenza del termine; non sussistevano motivi per il ripristino del termine. E.4.1: Le obiezioni contro la decisione di non ingresso sono manifestamente infondate. Non era necessario un termine supplementare per la rettifica, poiché il parere non conteneva una volontà di impugnare. L’ufficio AI non ha violato il suo obbligo di consulenza, dato che il provvedimento conteneva un’istruzione sui mezzi di ricorso corretta. E.4.2: Il ricorso manifestamente infondato è definito con la procedura semplificata ai sensi dell’art. 109 cpv. 2 lett. a BGG. E.5: Le spese giudiziarie sono imposte al ricorrente soccombente.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie di Fr. 500.– sono imposte al ricorrente soccombente.


8C_421/2026: Non ingresso nel ricorso relativo al diritto a una rendita d’invalidità

Riassunto dei fatti

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Soletta, con cui era stato respinto il ricorso contro il provvedimento dell’ufficio AI Soletta concernente il diritto a una rendita d’invalidità. Il tribunale precedente si è basato su una perizia polidisciplinare e ha ritenuto una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adattata al disturbo, compresa l’attività originaria di estetista e massaggiatrice medica.

Riassunto delle considerazioni

(E. 1.1) Il ricorso deve contenere richieste concrete e una motivazione sufficiente; va indicato quali considerazioni rilevanti del tribunale precedente violino quale diritto federale. Non basta una critica puramente appellatoria. (E. 1.2) Nuovi fatti e mezzi di prova sono in linea di principio ammissibili nel procedimento davanti al Tribunale federale solo alle condizioni dell’art. 99 cpv. 1 BGG; vere novità sono sempre inammissibili. (E. 2) Il tribunale precedente poteva attribuire pieno valore probatorio alla perizia polidisciplinare e, sulla base di essa, negare un diritto a prestazioni escludente la rendita. (E. 3) La ricorrente non ha dimostrato né un accertamento dei fatti manifestamente errato o contrario al diritto federale né una violazione di diritto federale. I rapporti medici redatti dopo la sentenza del tribunale precedente erano novità inammissibili. (E. 4) Per evidente mancanza di motivazione non si entra nel merito del ricorso con la procedura semplificata ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. b BGG. (E. 5) In via eccezionale si è rinunciato all’imposizione delle spese giudiziarie.

Riassunto del dispositivo

Non si entra nel merito del ricorso. Non sono state imposte spese giudiziarie e la sentenza è stata comunicata per iscritto alle parti e agli uffici competenti.


9C_88/2026: Tassazione intercantonale e decadenza del diritto di imposizione

Riassunto dei fatti

A.________ SA ha trasferito la sua sede dal Cantone di Ginevra al Cantone di Svitto, è stata tassata lì per i periodi d’imposta 2010-2015 e secondo le constatazioni dell’Amministrazione fiscale ginevrina ha mantenuto una parte della sua attività commerciale a Ginevra. Dopo un controllo nel gennaio 2018, l’Amministrazione fiscale ginevrina ha aperto solo il 26 novembre 2020 una procedura di tassazione supplementare e di evasione fiscale ed emesso per gli anni 2010-2015 provvedimenti di tassazione supplementare, fiscale e di sanzioni. I mezzi di ricorso cantonali sono stati respinti.


9C_604/2025: Compensazione fiscale di spese non dimostrate sul reddito netto imponibile

Riassunto dei fatti

La ricorrente ha dichiarato per il periodo d’imposta 2022 un reddito netto imponibile di Fr. 122'172.-. L’Amministrazione fiscale ha compensato diverse spese per lavori esterni e prestazioni e ha fissato il reddito netto imponibile dopo opposizione a Fr. 439'134.-. Le istanze di ricorso cantonali hanno confermato la compensazione; davanti al Tribunale federale la ricorrente ha riconosciuto alcune compensazioni e ha contestato per il resto la fondatezza commerciale di ulteriori spese.


8C_119/2026: Disturbi cognitivi dopo incidente stradale e nesso causale naturale

Riassunto dei fatti

Il ricorrente ha subito nel 2019 un incidente stradale con un lieve trauma cranico e ulteriori lesioni nonché nel 2021 un secondo incidente stradale. La CNA ha cessato la copertura delle cure per i suoi disturbi cognitivi dal 21 ottobre 2023, poiché non è stato dimostrato un nesso causale naturale con gli incidenti; il ricorso cantonale è stato respinto.


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