Ultime sentenze della Corte federale
Qui trovate le sentenze più recenti della Corte federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze trovate rispettivamente un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri ambiti giuridici.
8C_410/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo alla cessazione delle prestazioni dopo un incidente
Riassunto dei fatti
A.________ ha subito il 9 gennaio 2023 un leggero incidente sul lavoro con un trauma cranico senza lesioni strutturali o neurologiche rilevabili. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ha coperto i costi per il trattamento. Dal 26 aprile 2024 le prestazioni sono state tuttavia interrotte poiché non si riteneva più che vi fosse un nesso tra i disturbi e l’incidente. Il tribunale cantonale ha respinto un ricorso contro la sospensione delle prestazioni.
Riassunto delle considerazioni
- **E.4**: Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 BGG i ricorsi devono motivare la violazione del diritto e spiegare come e perché la decisione impugnata sia illegittima. Complementarmente, l’art. 108 cpv. 1 lett. b BGG prevede che i ricorsi insufficientemente motivati possano essere dichiarati inammissibili nel procedimento semplificato. - **E.5**: L’istanza cantonale ha fondato la sua decisione su perizie mediche del medico CNA e altri rapporti, giungendo alla conclusione che non sussisteva più una causalità organica o naturale tra i disturbi e l’incidente. Non è stata nemmeno accertata una causalità adeguata. Il ricorso alla Corte federale non ha soddisfatto i requisiti di motivazione previsti dalla legge (art. 42 cpv. 2 BGG), poiché il ricorrente non si è sufficientemente confrontato con le considerazioni dell’istanza precedente. - **E.6**: In base alle circostanze non sono state riscosse spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, seconda metà della frase, BGG).
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è dichiarato inammissibile e non sono imposte spese giudiziarie.
7B_1249/2025: Non entrare nel merito del ricorso relativo ad accuse di appropriazione indebita
Riassunto dei fatti
La ricorrente, residente in Francia e lavorante a Ginevra, ha ricevuto dal 1° maggio 2020 indennità giornaliere dall’assicurazione invalidità. Un pagamento in eccesso di tali indennità per un importo di CHF 100’000 è stato versato al suo datore di lavoro, ma non a lei. Ha presentato una denuncia penale e ha avanzato varie accuse penali, tra cui appropriazione indebita (art. 138 CP). La procura e il tribunale penale hanno respinto la questione con la motivazione che non fosse considerata parte lesa.
Riassunto delle considerazioni
La Corte federale verifica d’ufficio la sua competenza e l’ammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondamentalmente ammissibile, poiché si rivolge contro una decisione dell’ultima istanza cantonale in materia penale. L’istanza precedente ha dichiarato inammissibile il ricorso cantonale della ricorrente perché le è stata negata la qualità di parte lesa ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP. La Corte federale si dichiara competente a esaminare questa questione. La ricorrente lamenta una violazione dei suoi diritti processuali. L’istanza precedente ha argomentato che ha negato la qualità di parte lesa poiché il pagamento in eccesso delle indennità ha riguardato solo il datore di lavoro e non lei. Secondo la Corte federale la ricorrente non è né titolare del bene giuridico tutelato (art. 138 CP) né direttamente interessata. Il diritto materiale riguarda esclusivamente il pagamento in eccesso versato al datore di lavoro; lei non ha nessun diritto legale su tale importo. Le spese invocate dalla ricorrente, come le spese legali e sanitarie derivanti dalla controversia, non possono essere considerate danni diretti derivanti dal reato presunto. Di conseguenza, la Corte federale conclude che la ricorrente non può essere considerata parte lesa e quindi non ha la qualità di parte.
Riassunto del dispositivo
La Corte federale respinge il ricorso e impone le spese giudiziarie alla ricorrente.
9C_431/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo a una richiesta di sospensione in un procedimento fiscale
Riassunto dei fatti
Il ricorrente A.________ ha presentato ricorso alla Corte federale contro un’ordinanza interlocutoria del Tribunale amministrativo del Cantone Argovia del 27 maggio 2026. Tale ordinanza riguardava il mancato rispetto della richiesta di sospensione in un procedimento relativo all’evasione fiscale delle imposte cantonali e comunali del Cantone Argovia nonché dell’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2019. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che oltre dieci questioni da lui sollevate nell’ambito di un altro procedimento (ritardo o rifiuto della giustizia) dovessero essere decise prima di una decisione sul merito.
Riassunto delle considerazioni
La Corte federale fa riferimento alla storia del procedimento fiscale e a diverse sentenze cantonali e ai loro riassunti nel procedimento davanti al Tribunale amministrativo. Esamina l’ammissibilità del ricorso e sottolinea che le decisioni interlocutorie sono impugnabili solo a determinate condizioni (art. 93 cpv. 1 lett. a e b BGG). Il ricorrente non ha dimostrato un danno giuridico irreparabile. La Corte federale valuta gli argomenti relativi alle dieci questioni e alla presunta violazione di doveri d’ufficio. Conclude che queste possono essere chiarite nel procedimento principale WBE.2026.81/WBE.2026.82, se pertinenti per l’esito del procedimento. Poiché non è stato dimostrato un danno giuridico irreparabile e non è soddisfatto alcun altro requisito dell’art. 93 cpv. 1 BGG, si respinge il ricorso per irricevibilità.
Riassunto del dispositivo
La Corte federale decide di non entrare nel merito del ricorso e impone le spese giudiziarie al ricorrente. La sentenza sarà inoltre notificata per iscritto alle parti e al Tribunale amministrativo.
6B_384/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo all’espulsione dal Paese
Riassunto dei fatti
A.________, cittadino spagnolo, è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone Zurigo per reati qualificati in materia di stupefacenti (in particolare art. 19 cpv. 1 lett. c e d in combinato con art. 19 cpv. 2 lett. a nonché art. 19a n. 1 BetmG) a una pena detentiva di 14 mesi con sospensione condizionale e a una multa di CHF 300. Inoltre è stata ordinata un’espulsione dal Paese per cinque anni. A.________ ha presentato ricorso alla Corte federale contro l’espulsione dal Paese, lamentando in particolare la violazione dell’art. 66a cpv. 2 CP, degli artt. 13 e 29 cpv. 2 Cost., dell’art. 8 CEDU nonché dell’art. 5 FZA.
Riassunto completo della sentenza disponibile nel portale.
1C_312/2025: Non entrare nel merito del ricorso relativo all’elezione dei membri del Consiglio della scuola media
Riassunto dei fatti
Il Consiglio di Stato del Cantone Uri ha eletto i membri del Consiglio della scuola media per il mandato 2024-2028. A tale processo elettorale era sottesa, tra l’altro, una mancanza di pubblicità, motivo per cui il ricorrente (A.________) ha ritenuto violati i suoi diritti. La Corte federale ha dichiarato in un precedente giudizio il primo ricorso inammissibile e ha rinviato la questione all’istanza precedente. Questa ha deciso che la procedura elettorale aveva violato il principio di un giusto procedimento e il diritto di essere ascoltati, ma non era necessario annullare l’elezione. Il ricorrente ha quindi presentato nuovamente ricorso alla Corte federale lamentando violazioni del diritto.
Riassunto completo della sentenza disponibile nel portale.
4A_296/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo a decisione inammissibile della Camera civile
Riassunto dei fatti
A.________ ha presentato ricorso contro una decisione della Camera civile del Tribunale cantonale ginevrino che ha dichiarato inammissibile il ricorso cantonale contro una decisione di primo grado del 26 gennaio 2026. La decisione di primo grado ha accordato alla Caisse cantonale genevoise de compensation l’esecuzione definitiva di un credito per un importo di CHF 58’982.45.
Riassunto completo della sentenza disponibile nel portale.
5A_730/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo a ritardo e rifiuto della giustizia nel procedimento esecutivo
Riassunto dei fatti
In relazione a un pignoramento di un immobile del ricorrente (procedimento esecutivo n. xxx) e all’istruzione al locatario di versare i canoni di locazione all’Ufficio esecuzioni, il ricorrente ha presentato diversi ricorsi. Dopo il rigetto da parte del Tribunale distrettuale di Zofingen (2 giugno 2026) ha presentato ricorso al Tribunale superiore del Cantone Argovia. Parallelamente ha lamentato alla Corte federale un presunto comportamento del Tribunale superiore, che ha qualificato come ritardo e rifiuto della giustizia. Nonostante comunicazioni e istruzioni sulla corretta forma dell’atto, i suoi molteplici atti non contenevano motivazioni sufficienti.
Riassunto completo della sentenza disponibile nel portale.
4D_94/2026: Non entrare nel merito del ricorso relativo all’effetto sospensivo nel procedimento esecutivo
Riassunto dei fatti
Nel caso in oggetto si tratta di un ricorso della A.________ SA in liquidazione contro una decisione della presidente della Cour des poursuites et faillites del Tribunale cantonale del Cantone Vaud del 21 maggio 2026. La presidente aveva negato l’effetto sospensivo in un procedimento esecutivo. Contro tale decisione la A.________ SA ha presentato ricorso alla Corte federale senza però versare tempestivamente l’anticipo delle spese processuali prescritto.
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