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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nuove sentenze del Tribunale federale del 03.07.2026

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (TF) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze trovate in ciascun caso un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le sentenze più recenti personalizzate secondo i vostri settori giuridici.

9C_280/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo all’IVA e alla riduzione dell’imposta preventiva per sovvenzioni

Riassunto dei fatti

La A.________ AG, che gestisce un ristorante e un club, ha ricevuto un contributo da un fondo cantonale per la tutela dei monumenti. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha classificato questo contributo come sovvenzione, rendendo necessaria una riduzione dell’imposta preventiva ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 LIVA. La A.________ AG ha richiesto un trattamento paritario ingiusto con i contributi Covid-19, che l’AFC aveva esentato da tale riduzione. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della A.________ AG.

Riassunto delle considerazioni

- C.1: Il Tribunale federale conferma l’ammissibilità del ricorso, sottolineando tuttavia che la motivazione deve soddisfare requisiti rigorosi.
- C.2: Panoramica sui requisiti della LIVA, in particolare degli artt. 18 e 33 LIVA, nonché esame della prassi dell’AFC sui contributi Covid-19 esentati dalla riduzione dell’imposta preventiva.
- C.3: Il Tribunale federale esclude che una prassi illegittima dell’AFC possa condurre a un trattamento paritario ingiusto, poiché:
- i contributi del fondo per la tutela dei monumenti e i contributi Covid-19 si differenziano in aspetti fondamentali, in particolare scopo e durata.
- la prassi dell’AFC sui contributi Covid-19 cesserà comunque a causa della limitata durata delle misure pandemiche.
- il principio di legalità prevale sul diritto di parità della A.________ AG.

Riassunto del dispositivo

Il dispositivo respinge il ricorso e addebita le spese giudiziarie di Fr. 8'500.- alla ricorrente.


8C_675/2025: Respinta la richiesta di riesame di una rendita d’invalidità parziale

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, A.________, dopo il rigetto della sua prima domanda di rendita nel 2014, ha richiesto nuovamente prestazioni dell’assicurazione invalidità il 4 maggio 2020. Basandosi su una perizia polidisciplinare della PMEDA AG, gli è stata concessa una rendita d’invalidità parziale dal 1° dicembre 2020, nonostante la perizia confermasse una capacità lavorativa completa. L’ufficio AI ha revocato la rendita con decisione del 3 dicembre 2024 per riesame. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha respinto il ricorso di A.________ contro questa decisione il 25 settembre 2025.

Riassunto delle considerazioni

Si entra nel merito del ricorso perché dal contesto complessivo del deposito emerge una richiesta sufficientemente precisa. Il Tribunale federale esamina il diritto d’ufficio, considerando però in primo luogo le doglianze sollevate e l’accertamento dei fatti del grado precedente. Applica criteri rigorosi per correggere gli accertamenti di fatto del precedente grado. La questione principale è se il riesame della decisione che concedeva una rendita parziale sia stato giustificato. La perizia polidisciplinare della PMEDA AG è generalmente riconosciuta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza recente, tali perizie devono essere sottoposte a un controllo rigoroso in base alle raccomandazioni dell’EKQMB. Solo lievi dubbi sull’affidabilità della perizia potrebbero giustificare una nuova valutazione. I presupposti per un riesame ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LAVS sono soddisfatti perché la decisione originaria era indubbiamente errata. Il tribunale cantonale ha accertato senza arbitrarietà che al momento della revoca non sussistevano dubbi sulla piena capacità lavorativa del ricorrente e ha considerato la giurisprudenza attuale nella valutazione delle prove. Le spese giudiziarie sono addebitate al ricorrente in base all’esito della procedura, mentre la sua richiesta di assistenza giudiziaria è accolta.

Riassunto del dispositivo

Il dispositivo prevede il rigetto del ricorso, concede l’assistenza giudiziaria gratuita e nomina un avvocato d’ufficio. Inoltre, sono stabilite spese giudiziarie e un’indennità per il rappresentante legale a carico della cassa del Tribunale federale.


9C_600/2025: Tassazione di prestazioni capitali legate all’attività indipendente

Riassunto dei fatti

I coniugi A.A. e B.A. hanno ricevuto nel 2018 una prestazione capitale di CHF 612'699 dalla previdenza professionale, da utilizzare per l’avvio di un’attività indipendente. È però stata contestata la sussistenza dei presupposti per una tassazione privilegiata secondo gli artt. 38 LIFD e 49 LI/VD. Le autorità fiscali e il grado precedente hanno negato ciò per mancanza di prove che attestassero un’effettiva attività indipendente.

Riassunto delle considerazioni

1. Ammissibilità (C.1): È aperta la via del ricorso perché il grado precedente ha deciso come ultima istanza cantonale. 2. Competenza di revisione del Tribunale federale (C.2): Il Tribunale federale esamina il diritto federale d’ufficio e limita il controllo sull’applicazione del diritto cantonale armonizzato. 3. Oggetto della controversia (C.3): La questione centrale è se la prestazione capitale ricevuta da A.A. nel 2018 sia stata impiegata per l’avvio di un’attività indipendente e pertanto soddisfi i presupposti per una tassazione privilegiata. 4. Presupposti della tassazione privilegiata (C.4): Le prestazioni capitali della previdenza professionale possono essere tassate separatamente e a un’aliquota privilegiata secondo l’art. 38 LIFD se il prelievo è collegato allo scopo della previdenza. Se la prestazione non è usata conformemente allo scopo, si applica la tassazione ordinaria. 5. Mancanza di un’effettiva attività indipendente (C.5-6): - Considerazione sull’attività 2018-2019 (C.6): Tra il 2018 e il 2019 non vi sono state attività comprovate che confermassero l’inizio di un’attività indipendente. La costituzione di una SA nel 2019 e l’intenzione dichiarata di operare tramite una società non sono sufficienti. - Dopo il 2019 (C.7): I ricavi realizzati erano modesti e l’attività dichiarata non soddisfaceva i criteri per un’attività indipendente. - Considerazione sulla possibilità di restituzione (C.11-12): Ai ricorrenti rimane aperta la possibilità di restituire la prestazione capitale a un istituto di previdenza per evitare la tassazione secondo le disposizioni generali. 8. Adeguamento del grado precedente sulla posizione riguardante l’opzione di restituzione (C.11-12): Il grado precedente deve chiarire se la restituzione della prestazione capitale sia giuridicamente possibile. Il Tribunale federale precisa che ciò fa parte della determinazione dell’imponibile e non della riscossione delle imposte.

Riassunto del dispositivo

Il dispositivo conduce all’accoglimento parziale del ricorso e al rinvio all’amministrazione cantonale per una nuova valutazione. Sono inoltre previste disposizioni specifiche sulle spese giudiziarie e sui rimborsi alle parti.


8C_113/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo all’indennità per persone bisognose di assistenza nel diritto dell’assicurazione invalidità

Riassunto dei fatti

A.________ si è iscritta nel febbraio 2024 all’assicurazione invalidità per la percezione di un’indennità per persone bisognose di assistenza, poiché a causa di gravi problemi di salute del 2023 vedeva limitata la propria autonomia. L’ufficio AI di Lucerna ha negato il diritto, poiché sussisteva solo una dipendenza in un’attività della vita e non era stato dimostrato il bisogno di accompagnamento pratico di almeno due ore alla settimana. Un ricorso presso il Tribunale cantonale di Lucerna è stato respinto, dopodiché A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.


9C_235/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a premi di cassa malati arretrati

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna del 2 marzo 2026 in materia di diritto pubblico. Oggetto della controversia erano premi di cassa malati arretrati (novembre 2024 e gennaio 2025) nonché interessi di mora e spese di sollecito richiesti dalla CSS Kranken-Versicherung AG. In precedenza l’opposizione del ricorrente era stata parzialmente revocata e l’autorizzazione definitiva all’esecuzione concessa. Il grado precedente aveva esaminato e confermato le pretese della CSS e respinto il ricorso di A.________ nella misura in cui era entrato nel merito.


9C_310/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo a evasione fiscale e misura della pena

Riassunto dei fatti

La procedura riguarda una contribuente del Cantone Vaud che per i periodi d’imposta 2012-2017 è stata condannata per evasione fiscale consumata (2012 e 2013) e per evasione fiscale tentata (2014-2017). Si tratta di redditi non dichiarati dall’estero (tra cui commissioni da una società straniera) e dei relativi procedimenti di rettifica e di irrogazione di sanzioni. Il grado precedente ha confermato una multa complessiva di CHF 51’000 (IFD) e CHF 144’850 (ICC).


8C_676/2025: Rigetto dell’indennità per persone bisognose di assistenza

Riassunto dei fatti

A.________, nato nel 1964, ha richiesto nel novembre 2020 prestazioni dell’assicurazione invalidità, tra cui un’indennità per persone bisognose di assistenza. Dopo una perizia polidisciplinare (data di redazione: 09.10.2023) e un rapporto di accertamento domiciliare (08.12.2023), l’ufficio AI cantonale del Cantone Vaud gli ha concesso una rendita d’invalidità completa, ma ha negato il diritto all’indennità. L’assicurato ha impugnato questo rigetto presso il tribunale cantonale, che ha respinto il ricorso il 14.10.2025.


8C_397/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al rimborso di assistenza sociale

Riassunto dei fatti

Il ricorrente (A.________) ha impugnato una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che lo obbligava al rimborso di prestazioni di assistenza sociale alla controparte (Consiglio comunale di Emmen). Il recupero riguarda Fr. 41'270.95, inclusi anticipi di Fr. 7'420.75 e assistenza sociale legittimamente percepita per Fr. 33'850.20, giudicata ragionevolmente soggetta a rimborso.


8C_490/2024: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revisione di una rendita d’invalidità

Riassunto dei fatti

Il resistente, A.________, percepiva dal 2006 una rendita d’invalidità intera. Dopo una perizia psichiatrico-neuropsicologica bidisciplinare, l’ufficio AI di Zurigo ha revocato la rendita nel 2020 ritenendo che il resistente avesse esagerato consapevolmente i suoi disturbi e che le condizioni di salute fossero migliorate. Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo ha confermato la revoca nel 2021, dopodiché il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nel 2023 e rinviato la causa per un ulteriore esame di un eventuale peggioramento dello stato di salute. Dopo una nuova valutazione, il grado precedente ha continuato a riconoscere il diritto del resistente a una rendita intera.


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