Ultime sentenze del Tribunale federale
Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze trovate ciascuna un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le sentenze più recenti personalizzate in base ai vostri ambiti giuridici.
8C_3/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante l’annullamento retroattivo della rendita e la richiesta di rimborso
Riassunto dei fatti
La ricorrente (A.________), una dottoressa nata nel 1970, è stata dal 2011 assistita dall’ufficio AI del Cantone di Zurigo con una rendita d’invalidità intera. Nel 2021 ha comunicato una diagnosi di cancro al seno. L’ufficio AI ha pertanto riesaminato i suoi diritti alla rendita e nel 2024 ha deciso di annullare retroattivamente la rendita dal 1° giugno 2017 e di richiedere indietro pagamenti già effettuati per un importo di CHF 180'088.–. La ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, che ha respinto la causa. Contro questa sentenza la ricorrente si è rivolta con ricorso al Tribunale federale.
Riassunto delle considerazioni
La procedura si basa sui principi generali della legge sul Tribunale federale (art. 95 ss. LTF). Era controversa la liceità dell’annullamento della rendita e la sua richiesta di rimborso. Il giudice di primo grado aveva correttamente esposto la base legale e i requisiti per la revisione della rendita (art. 17 ATSG, art. 88bis OAI). Il giudice di primo grado ha constatato che il grado d’invalidità della ricorrente era notevolmente cambiato dal 2013 a seguito di un nuovo rapporto di lavoro come medico dirigente, per cui dal 2017 non sussisteva più alcun diritto alla rendita. È stata altresì accertata una violazione dell’obbligo di comunicazione. La ricorrente ha sostenuto che vi fossero carenze nelle procedure di messa in mora e di riflessione, che la esenterebbero dall’obbligo di comunicazione. Il Tribunale federale ha respinto questo motivo. La questione della carriera valida (possibile impiego come primario) e del reddito valido non è stata esaminata compiutamente a causa di nuovi mezzi di prova e di una valutazione errata dell’offerta di lavoro da parte del giudice di primo grado. Il calcolo del reddito d’invalidità per gli anni 2021 e 2022 da parte del giudice di primo grado è stato contrario al diritto federale, poiché non si è fatto riferimento all’estratto del conto individuale (CI). Le ulteriori pretese riguardanti l’annullamento della rendita, la violazione dell’obbligo di comunicazione e la richiesta di rimborso sono state rinviate al giudice di primo grado per una nuova decisione.
Riassunto del dispositivo
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la sentenza del giudice di primo grado, rinviando la causa per una nuova decisione. Le spese processuali sono state imposte all’ufficio AI, che doveva anche rimborsarle per il procedimento davanti al Tribunale federale.
7B_351/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante il mancato esame di denunce penali e richiesta di ricusazione
Riassunto dei fatti
Il ricorrente ha presentato diversi ricorsi contro ordinanze del Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa. Due di queste ordinanze riguardavano il mancato esame dei ricorsi contro il mancato esame di denunce penali da parte della procura del Cantone di Sciaffusa, e un’ordinanza riguardava il mancato esame di una richiesta di ricusazione di tutti i membri del Tribunale superiore.
Riassunto delle considerazioni
- E.1: Il Tribunale superiore non è entrato nel merito dei ricorsi contro le ordinanze di non luogo a procedere della procura e della richiesta di ricusazione. Il ricorrente si è rivolto con ricorsi in materia penale al Tribunale federale. - E.2: I ricorsi sono stati trattati nella lingua della decisione impugnata, come previsto dall’art. 54 cpv. 1 LTF. - E.3: Le procedure sono state unite a una decisione conformemente all’art. 71 LTF in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 2 lett. b CPC. - E.4.1: I due ricorsi contro le ordinanze del Tribunale superiore del 10 febbraio 2026 sono irricevibili, poiché non sussiste un diritto civile che giustifichi il ricorso in materia penale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Tali ricorsi non sono trattati nella procedura semplificata. - E.4.2: Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale superiore del 24 febbraio 2026 non soddisfa i requisiti di motivazione, contenendo solo critiche appellatorie. Anche questo ricorso non è trattato. - E.4.3: La motivazione del Tribunale federale si limita a indicare i motivi di irricevibilità conformemente all’art. 108 cpv. 3 LTF. - E.5: Le richieste di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte per manifesta infondatezza. Le spese processuali sono commisurate alla situazione finanziaria del ricorrente. - E.6: Il ricorrente è avvisato che in futuro non saranno ammessi atti querulanti o abusivi.
Riassunto del dispositivo
Le procedure sono unite, i ricorsi non sono trattati e le richieste di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte. Le spese sono state imposte al ricorrente.
8C_224/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante il rimborso dei costi di trasporto per malattia
Riassunto dei fatti
A.________, beneficiario di prestazioni complementari (PC), ha richiesto il rimborso dei costi di trasporto per malattia presso l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone di Argovia (IAS). Per un presunto diniego o ritardo nell’esercizio del diritto da parte dell’IAS, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia, che però ha archiviato il ricorso per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché nel frattempo l’IAS aveva emanato una decisione. Contro questa decisione del tribunale delle assicurazioni, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Riassunto delle considerazioni
E.1: La decisione impugnata del tribunale cantonale è un giudizio finale di ultima istanza di natura pubblica, per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è generalmente ammissibile. E.2: Il Tribunale federale esamina d’ufficio la situazione giuridica, limitandosi però ai problemi di diritto denunciati, salvo errori evidenti. E.3: L’oggetto della procedura è esclusivamente se il giudice di primo grado ha legittimamente archiviato il ricorso per sopravvenuta carenza di oggetto. Il giudice di primo grado ha constatato che la decisione in questione era già stata emanata e che quindi non sussisteva più un interesse degno di protezione al trattamento del ricorso per diniego di diritto. E.4.1: Gli argomenti del ricorrente non hanno potuto mettere in dubbio la valutazione della situazione giuridica da parte del giudice di primo grado. Un esame del diritto materiale avverrà in procedure successive. Il comportamento del giudice di primo grado non viola il diritto di essere sentito o altri principi del diritto federale. E.4.2: Il non entrata sulla domanda di constatazione di ritardo o diniego di diritto è corretto, poiché non sussisteva un interesse attuale alla protezione giuridica. E.5: Il ricorso è manifestamente infondato e viene trattato nella procedura semplificata ai sensi dell’art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta per manifesta infondatezza. E.6: Le spese sono state imposte al ricorrente.
Riassunto del dispositivo
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ha rigettato la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita e ha imposto le spese al ricorrente.
1C_188/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante il permesso di costruzione per edificio amministrativo
Riassunto dei fatti
Una ditta costruttrice (E.________ SA) ha richiesto al Municipio di Stabio l’autorizzazione per un edificio amministrativo di tre piani con autorimessa interrata e parcheggi esterni, il quale superava l’indice di utilizzazione ammesso. Un deficit di superficie doveva essere compensato con il trasferimento da un terreno confinante (yyy). Dopo la procedura di autorizzazione e le opposizioni, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha annullato il permesso di costruzione. Il Tribunale amministrativo ha autorizzato i progetti edilizi con nuove condizioni, e i vicini hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
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4A_128/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante l’apertura definitiva dell’esecuzione
Riassunto dei fatti
La procedura riguarda un ricorso in materia civile di A.A.________ contro una decisione della camera civile del Tribunale cantonale del Vallese riguardante un’apertura definitiva dell’esecuzione. La ricorrente ha fatto firmare il testo del ricorso dal marito, che però non è un avvocato autorizzato.
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6B_1005/2025: Non entrata nel merito del ricorso riguardante violazione delle norme sulla circolazione stradale
Riassunto dei fatti
Il Tribunale cantonale di Svitto ha condannato in seconda istanza il ricorrente per violazione grave dolosa delle norme sulla circolazione stradale a causa di distanza insufficiente nella guida in colonna e per violazione semplice dolosa delle norme sulla circolazione stradale per eccesso di velocità in autostrada. Ha inflitto una pena pecuniaria condizionale di 20 giorni-multa da CHF 270.– ciascuno e una multa di CHF 1'530.–.
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4D_75/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante ritardo nel procedimento
Riassunto dei fatti
Il ricorrente ha presentato un ricorso per ritardo nel procedimento SB.2026.179, trattato dal Tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città sotto il numero BEZ.2026.22. Egli sostiene che nonostante molteplici atti non sia stata adottata una decisione sostanziale e che così sia stato violato il suo diritto a una decisione entro un termine ragionevole.
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9C_157/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante revisione della decisione del tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta
Riassunto dei fatti
A.________, rappresentato dal suo avvocato, ha richiesto la revisione di una decisione del tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta. Questo aveva archiviato la procedura per carenza di oggetto a seguito dell’annullamento della decisione di opposizione impugnata da parte della Mutuel Krankenversicherung AG. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo tra l’altro il rinvio alla prima istanza e la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.
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4A_541/2025: Non entrata nel merito del ricorso riguardante causa di pagamento
Riassunto dei fatti
La B.________ SA aveva intentato causa contro la A.________ SA presso il tribunale di primo grado (Pretore di Bellinzona), che il 16 aprile 2025 l’ha respinta. Successivamente, la II Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino con decisione del 24 settembre 2025 ha accolto parzialmente la causa e ha condannato la A.________ SA al pagamento di CHF 30'000.–. Contro questa decisione la A.________ SA ha presentato il 27 ottobre 2025 ricorso in materia civile al Tribunale federale chiedendo il rigetto completo della causa. Nel corso della procedura le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale.
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9C_229/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante l’assicurazione malattia
Riassunto dei fatti
La ricorrente, una persona assicurata nata nel 2015 e assistita dalla madre, ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 2 marzo 2026. Questo non è entrato nel merito del ricorso contro una decisione di revisione della sua assicurazione malattia, poiché la decisione di opposizione originaria era stata annullata per effettuare ulteriori accertamenti.
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7B_528/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante violazione dei diritti personali
Riassunto dei fatti
A.________ ha presentato ricorso contro una decisione della camera penale del Tribunale cantonale di Ginevra, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di non luogo a procedere del procuratore ginevrino. Il ricorrente ha lamentato una violazione dei suoi diritti personali da parte di dichiarazioni di terzi, definendole attacchi penalmente rilevanti alla sua personalità e chiedendo un risarcimento per danni immateriali subiti.
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6B_1005/2024: Ammissione al grado superiore del ricorso riguardante deposito di appello
Riassunto dei fatti
A.________ è stato condannato il 7 maggio 2024 dal tribunale penale del distretto della Sarina, tra l’altro, per furto abituale, danneggiamento, violazione di domicilio e soggiorno illegale. È stata inflitta una pena detentiva di 12 mesi, di cui 6 mesi in via definitiva e 6 mesi condizionali (con una prova di 5 anni). È stata inoltre ordinata un’espulsione obbligatoria per 5 anni. Un appello contro questa decisione non è stato trattato dalla camera d’appello del Tribunale cantonale di Friburgo il 18 novembre 2024 a causa del deposito tardivo.
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1C_619/2025: Non entrata nel merito del ricorso riguardante conferma della promozione nel servizio pubblico
Riassunto dei fatti
A.________, un ufficiale di polizia nel Cantone di Ginevra, è stato promosso a sergente maggiore nel febbraio 2019 e a capo della brigata per migrazione e rimpatrio (con il grado di tenente) nel marzo 2022. La conferma della sua promozione era subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi entro un periodo di prova da due a massimo 24 mesi. In diverse valutazioni i suoi superiori hanno riscontrato gravi carenze nell’adempimento dei suoi compiti di comando. Nonostante le obiezioni contro tali rapporti di valutazione, la sua promozione non è stata confermata e di conseguenza è stato retrocesso a una posizione inferiore.
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4A_156/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante acquisizione di prove a riserva
Riassunto dei fatti
Una controversia tra A.________ (ricorrente) e B.________ SA (resistente) riguardava una “acquisizione di prove a riserva”. Il ricorrente ha chiesto al giudice di primo grado l’ordinanza di una perizia complementare, che è stata respinta dal giudice competente. Il ricorso presentato in seguito è stato considerato irricevibile dall’istanza cantonale, poiché il ricorrente non ha dimostrato un danno grave e irreparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC.
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7B_291/2026: Non entrata nel merito del ricorso riguardante opposizione contro un decreto penale
Riassunto dei fatti
Il ricorrente, A.________, è stato condannato con decreto penale della procura dei Grigioni del 4 novembre 2024 per minaccia e ingiuria ripetute. Poiché l’opposizione contro il decreto penale è stata presentata tardivamente, il tribunale regionale di Plessur ha dichiarato il decreto definitivo. Il Tribunale superiore del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso del ricorrente. Al Tribunale federale il ricorrente ha chiesto tra l’altro la ricusazione di una giudice federale e una nuova verifica del decreto penale.
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