Notizie

Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nuove sentenze del Tribunale federale del 05.08.2026

Ultime sentenze della Corte federale

Qui trovate le sentenze più recenti della Corte federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze troverete un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le sentenze più recenti personalizzate in base alle vostre aree di diritto.

5A_237/2026: Non ammissione del ricorso relativo alla restituzione di un titolo di credito ipotecario

Riassunto dei fatti

Una controversia ereditaria tra A.________ e B.________ (ricorrente) nonché C.________ (resistente) riguardava la rettifica di un elenco di oneri in relazione a un titolo di credito ipotecario cartaceo e la sua restituzione. Le controversie sono sorte in relazione all’eredità di D.________ e alla regolamentazione dell’eredità per E.________, deceduto nel 2016, nel cui ambito C.________ è divenuta erede unica.

Riassunto delle considerazioni

Il ricorso in materia civile è ammissibile. Non sussistono ostacoli formali all’ammissione. L’esame si limita ai motivi specificamente sollevati nel ricorso, poiché la Corte federale prende in considerazione d’ufficio solo vizi manifesti. La Corte federale ritiene corretta la qualificazione del pagamento da parte dell’esecutore testamentario e segue il giudice di grado inferiore nel ritenere che non vi sia un acquisto di crediti. Non sono stati ammessi nuovi fatti. I ricorrenti non possono essere qualificati come acquirenti in buona fede del titolo di credito ipotecario ai sensi dell’art. 862 CC, poiché lo hanno acquisito in virtù della successione universale. La restituzione del titolo di credito ipotecario alla resistente è confermata in base all’art. 598 CC. L’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 600 cpv. 1 CC è respinta, in quanto sollevata per la prima volta davanti alla Corte federale.

Riassunto del dispositivo

Il tribunale ha respinto il ricorso, concesso parzialmente la protezione giurisdizionale e addebitato le spese processuali ai ricorrenti.


9C_53/2026: Non ammissione del ricorso relativo al diritto al rimborso della ritenuta d’acconto

Riassunto dei fatti

La ricorrente aveva ricevuto nel 2020 dividendi per un importo di CHF 1’080’000 senza dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi. È controverso se, a causa di questa omissione, abbia perso il diritto al rimborso della ritenuta d’acconto sui dividendi (CHF 378'000). Il tribunale cantonale, il Tribunale cantonale del Vallese, ha negato il diritto poiché la ricorrente non aveva dichiarato non solo i dividendi ma anche il conto bancario aperto per questi e ha valutato ciò come comportamento consapevole. La ricorrente ha sostenuto di aver agito in buona fede e di essere stata convinta che il suo mandatario avesse effettuato i passi necessari.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1:** La Corte federale dichiara ammissibile il ricorso e conferma che il giudice di grado inferiore ha accertato vincolantemente i fatti (art. 105 cpv. 1 LTF). - **E.3:** Viene illustrato che la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto al rimborso della ritenuta d’acconto solo alle condizioni dell’art. 23 cpv. 2 Legge sulla ritenuta d’acconto (VStG). È particolarmente problematica la questione se il silenzio sul reddito sia dovuto a negligenza semplice o a intenzione. - **E.4:** La Corte federale conferma l’opinione del giudice di grado inferiore secondo cui è provata una omissione consapevole. Si sottolinea che il contribuente è tenuto a fornire spontaneamente e di propria iniziativa tutti i dati rilevanti. Gli argomenti della ricorrente secondo cui la comunicazione con l’Amministrazione federale delle contribuzioni o l’operato del mandatario sarebbero stati sufficienti sono stati respinti. - **E.5:** Il tribunale conferma che non si tratta di semplice negligenza. La ricorrente ha taciuto non solo l’importo dei dividendi, ma anche il conto bancario aperto appositamente per questi e la sua partecipazione alla società interessata. Il comportamento complessivo esclude una mera disattenzione. Nemmeno l’età, le condizioni di salute e la mancanza di conoscenze in materia fiscale possono giustificare questo occultamento sistematico. - **E.6:** La Corte federale osserva che la disposizione dell’art. 23 cpv. 2 VStG prevede un’esenzione in caso di negligenza semplice, ma non una giustificazione per dichiarazioni consapevolmente omesse. Il giudice di grado inferiore non ha violato il diritto federale.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso è stato respinto, le spese processuali sono state addebitate alla ricorrente e non sono stati concessi indennizzi alle parti.


7B_695/2026: Non ammissione del ricorso relativo alla non instaurazione di un procedimento penale

Riassunto dei fatti

La Procura del Cantone Berna ha deciso l’11 agosto 2025 di non instaurare il procedimento penale nei confronti di C.________ per vari reati (tra cui diffamazione, calunnia, abuso d’ufficio). Contro tale decisione A.________ e B.________ hanno presentato ricorso, che il Tribunale superiore del Cantone Berna ha respinto nella misura in cui lo ha esaminato. Entrambi i ricorrenti si sono quindi rivolti alla Corte federale.

Riassunto delle considerazioni

I ricorrenti hanno richiesto la ricusazione del giudice monocratico. Non hanno dimostrato che sussista un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LTF. La richiesta di ricusazione è stata ritenuta manifestamente infondata. La legittimazione a ricorrere in materia penale presuppone che la decisione impugnata possa influire sulla valutazione di pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). I ricorrenti non hanno indicato né un danno né i presupposti precisi delle pretese. Manca una motivazione sostanziale delle pretese civili. Non sussiste motivo sufficiente per allentare i rigorosi requisiti di motivazione. Non sono stati invocati vizi formali da esaminare d’ufficio (cd. “Star-Praxis”). Per mancanza di motivazione sufficiente non si è entrati nel merito del ricorso nel procedimento semplificato ai sensi dell’art. 108 LTF. Le spese processuali sono state addebitate ai ricorrenti.

Riassunto del dispositivo

Non si è entrati nel merito del ricorso, e le spese processuali sono state addebitate ai ricorrenti.


5F_4/2026: Non ammissione del ricorso relativo agli obblighi di mantenimento

Riassunto dei fatti

A.________ (richiedente) e B.________ (resistente) erano sposati. In più procedimenti giudiziari il richiedente è stato obbligato a versare assegni di mantenimento. Con ricorso di revisione alla Corte federale ha chiesto che il suo obbligo di mantenimento venisse revocato a partire dal 1° luglio 2022, in quanto la resistente nel frattempo aveva costituito una convivenza qualificata.


9C_241/2026: Non ammissione del ricorso relativo al pagamento dell’anticipo spese

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato al Tribunale cantonale del Cantone Vaud (Cour des assurances sociales) ricorso contro una decisione dell’Ufficio invalidità del Cantone Vaud del 11 dicembre 2025. Dopo che il Tribunale cantonale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo spese di 600 CHF e non ha ricevuto il pagamento tempestivo, ha dichiarato il ricorso inammissibile il 26 marzo 2026. A.________ ha quindi presentato ricorso alla Corte federale sostenendo di aver effettuato il pagamento dell’anticipo spese in tempo utile.


5A_687/2026: Non ammissione del ricorso relativo alla pubblicazione pubblica degli avvisi di pignoramento

Riassunto dei fatti

L’Ufficio esecuzioni Bremgarten e dintorni ha informato il ricorrente il 22 gennaio 2026 mediante pubblicazione pubblica di un pignoramento effettuato in sua assenza il 31 ottobre 2025. Il ricorrente ha impugnato tale pubblicazione prima presso il Tribunale distrettuale di Bremgarten e poi presso il Tribunale superiore del Cantone Argovia, Commissione per le esecuzioni e fallimenti quale autorità di vigilanza superiore in materia esecutiva, senza successo. Il Tribunale superiore ha respinto il ricorso il 24 giugno 2026 e ha sanzionato il ricorrente con una multa di 500 franchi per malafede. Il ricorrente ha poi presentato ricorso alla Corte federale.


6B_824/2025: Accoglimento del ricorso relativo a coercizione sessuale e espulsione dal paese

Riassunto dei fatti

A.________ è stato parzialmente dichiarato colpevole dal tribunale di primo grado di Friburgo, tra l’altro per lesioni personali semplici, coercizione sessuale, stupro e altri reati. È stata inoltre ordinata la sua espulsione per cinque anni. Tuttavia, la corte di grado inferiore ha annullato la condanna per coercizione sessuale per un determinato atto e ha rinunciato all’espulsione. La Corte federale ha esaminato un ricorso del pubblico ministero che chiedeva la nuova condanna per coercizione sessuale e la reintegrazione dell’espulsione dal paese.


5A_679/2026: Non ammissione del ricorso relativo a ritardo nella procedura esecutiva

Riassunto dei fatti

Il ricorrente si è rivolto alla Corte federale per presunto ritardo nel procedimento in relazione a un pignoramento e a un ricalcolo del suo minimo vitale da parte dell’Ufficio esecuzioni Menziken. Il Tribunale superiore del Cantone Argovia, quale autorità di vigilanza superiore in materia esecutiva, ha respinto il ricorso cantonale il 13 luglio 2026, dopodiché la Corte federale ha constatato che la procedura è divenuta priva di oggetto poiché la decisione finale del tribunale superiore è stata notificata al ricorrente prima della presentazione del ricorso per ritardo.


9C_116/2026: Non ammissione del ricorso relativo all’indennità per non autosufficienza

Riassunto dei fatti

La ricorrente (nata nel 1987) soffre di Long-Covid e percepisce una rendita intera d’invalidità dal 01.11.2021. Ha inoltre richiesto un’indennità per non autosufficienza, che il tribunale cantonale ha infine confermato in misura lieve a partire dal 01.10.2021. L’assicurata ha presentato ricorso alla Corte federale chiedendo un’indennità di grado medio.


7B_611/2026: Non ammissione del ricorso relativo alla non instaurazione dell’indagine penale

Riassunto dei fatti

La Procura II del Cantone Zurigo ha deciso il 9 marzo 2026 di non instaurare un’indagine penale per abuso d’ufficio. Contro tale decisione il ricorrente ha presentato ricorso, che il Tribunale superiore del Cantone Zurigo ha dichiarato inammissibile il 20 aprile 2026 per mancato versamento della cauzione processuale. Il ricorrente si è quindi rivolto alla Corte federale.


7B_255/2026: Non ammissione del ricorso relativo a deposito inammissibile di un ricorso cantonale

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato ricorso alla Corte federale contro una decisione della Chambre pénale de recours della Cour de justice del Cantone Ginevra del 20.01.2026, con cui il suo ricorso cantonale è stato dichiarato inammissibile. La controversia riguardava la tempestività di un rimedio giurisdizionale asserito da A.________ ma non dimostrato contro un’ordinanza di procedimento sommario.


7B_693/2026: Non ammissione del ricorso relativo a denuncia penale e assistenza giudiziaria gratuita

Riassunto dei fatti

Il ricorrente ha presentato denuncia penale contro sua madre, che non è stata presa in carico dall’ufficio d’inchiesta di San Gallo. Il ricorso cantonale è stato respinto dalla Camera dell’accusa del Cantone San Gallo per mancanza di atti conformi alla legge e inadempienza dei requisiti per l’assistenza giudiziaria gratuita. È stata richiesta una cauzione processuale. Contro questa decisione il ricorrente si è rivolto alla Corte federale.


8C_538/2025: Non ammissione del ricorso relativo ad assistenza sociale e aiuti economici

Riassunto dei fatti

A.A.________ e suo figlio B.A.________ si sono trasferiti da Langnau am Albis dopo un’ordinanza di sfratto dell’ottobre 2023. Per il periodo dal 1° novembre 2023 l’autorità sociale del comune di Langnau am Albis ha respinto una domanda di aiuti economici poiché i ricorrenti non avevano più residenza nel comune. Tale decisione è stata sostanzialmente confermata nei gradi cantonali.


2C_373/2026: Non ammissione del ricorso relativo a custodia per espulsione

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, cittadino nigeriano con permesso di soggiorno in Svizzera, è stato condannato nel 2018 per vari reati gravi a una pena detentiva di 40 mesi. Nel 2023 il permesso di soggiorno è stato revocato e la decisione di allontanamento con termine di partenza fino al 31 agosto 2023 è divenuta definitiva. Non avendo lasciato il paese, il tribunale cantonale competente ha ordinato la custodia per espulsione fino all’8 agosto 2026. Tale sentenza è stata confermata dal Tribunale amministrativo cantonale. Il ricorso contro tale decisione ha dato origine al presente procedimento.


7B_654/2026: Non ammissione del ricorso relativo a decreto di non instaurazione

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ ha presentato denuncia penale contro B.________ per varie accuse penali in relazione all’accesso non autorizzato a un notebook appartenente a suo padre defunto. La Procura See/Oberland non ha instaurato il procedimento, e il Tribunale superiore di Zurigo ha respinto il ricorso contro tale decisione. A.________ ha quindi presentato ricorso penale alla Corte federale chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio della causa per un nuovo esame.


5A_697/2026: Non ammissione del ricorso relativo a misure di pignoramento e attestato di perdita

Riassunto dei fatti

Il ricorrente procede contro B.________ per un credito di CHF 31'368.30 più interessi e spese e contesta le misure di pignoramento eseguite dall’Ufficio esecuzioni Kloten. Dopo il rilascio di un attestato di perdita da parte dell’Ufficio esecuzioni, il ricorrente ha chiesto istruzioni giudiziarie per integrare le misure di pignoramento, tra cui il blocco precautelare dei crediti previdenziali del debitore. I giudici di grado inferiore hanno respinto le richieste del ricorrente, che si è quindi rivolto alla Corte federale.


6B_700/2025: Non ammissione del ricorso relativo a tentata lesione corporale grave e quantificazione della pena

Riassunto dei fatti

A.________ è stato accusato di aver colpito più volte con il pugno in faccia B.________ il 26 febbraio 2022 a U.________ durante una lite, provocando gravi lesioni, in particolare una frattura complessa del cranio facciale. Il Tribunale distrettuale di Wil ha condannato A.________ per tentata lesione corporale grave a una pena detentiva e ha disposto l’espulsione dal paese. Il Tribunale cantonale di San Gallo ha confermato la condanna apportando alcune modifiche. A.________ ha presentato ricorso alla Corte federale.


7B_658/2026: Non ammissione del ricorso relativo a ripristino del termine e difetti di motivazione

Riassunto dei fatti

L’ufficio del pubblico ministero minorile di Winterthur ha archiviato un’indagine penale contro la resistente 2 (B.________) per diffamazione reiterata. Il ricorrente (A.________) ha presentato ricorso, ma è stato invitato dal Tribunale superiore del Cantone Zurigo a versare una cauzione processuale di CHF 1'800.--, che non ha versato nei termini. Ha quindi richiesto invano il ripristino del termine. Contro questa decisione del Tribunale superiore ha presentato ricorso alla Corte federale.


7B_587/2025: Respinta la richiesta di ricusazione nel procedimento penale

Riassunto dei fatti

La Corte federale esamina una richiesta di ricusazione di A.________ rivolta al Dipartimento reati economici della Procura di Basilea Città nonché a specifici pubblici ministeri e commissari di polizia. A.________ si riferisce a diverse presunte irregolarità nel procedimento penale a suo carico, tra cui violazioni dei diritti di partecipazione e di audizione nonché presunte raccolte di prove illecite. Il giudice di grado inferiore, il Tribunale d’appello di Basilea Città, sezione monocratica, ha respinto le richieste.


6B_368/2026: Non ammissione del ricorso relativo a revisione per detenzione illegale

Riassunto dei fatti

Il ricorrente è stato dichiarato colpevole dal Tribunale superiore del Cantone Zurigo l’11 marzo 2024 per detenzione illegale e lesioni semplici. Il suo ricorso contro la sentenza è stato respinto dalla Corte federale il 28 novembre 2025. Dopo aver presentato un ricorso di revisione l’11 marzo 2026, il giudice di grado inferiore non ne è entrato in materia il 15 aprile 2026. Il ricorrente ha chiesto alla Corte federale l’annullamento della decisione e il rinvio alla corte di grado inferiore per l’esame sostanziale del ricorso di revisione.


5A_88/2025: Non ammissione del ricorso relativo all’aumento degli assegni di mantenimento e assistenza curatoriale

Riassunto dei fatti

La sentenza riguarda la regolamentazione degli assegni di mantenimento, le relazioni genitoriali e le richieste di assistenza giudiziaria nel Cantone Ticino. Il figlio ricorrente mirava a un aumento del contributo paterno per il mantenimento e alla nomina di un “assistente curatoriale” per regolare le relazioni e tutelare i suoi interessi. Padre e madre erano coinvolti in una disputa giudiziaria e finanziaria, anche riguardo alla capacità finanziaria e agli obblighi. Il caso si è sviluppato dai giudici di primo grado attraverso il Tribunale d’appello fino alla Corte federale.


7B_692/2026: Non ammissione del ricorso relativo a fatto penale e responsabilità di terzi

Riassunto dei fatti

Il 15 giugno 2021 il ricorrente A.________ è caduto con una bicicletta elettrica a Zurigo riportando gravi ferite. Con decreto dell’8 aprile 2022 il procedimento pendente contro di lui per violazione semplice delle norme sulla circolazione è stato archiviato. L’11 luglio 2025 ha presentato denuncia penale orale contro ignoti, sostenendo di essere stato urtato da un automobilista. La Procura competente non ha instaurato un’indagine penale. Il Tribunale superiore del Cantone Zurigo ha respinto il ricorso contro tale decisione il 22 aprile 2026.


6B_905/2025: Non ammissione del ricorso relativo al riciclaggio di denaro

Riassunto dei fatti

A.________ è stato assolto in primo grado dal Tribunale distrettuale di Bülach e condannato dal Tribunale superiore del Cantone Zurigo per più episodi di riciclaggio di denaro. Dopo un ricorso accolto, la Corte federale ha ordinato al Tribunale superiore di riesaminare i fatti. Quest’ultimo ha nuovamente condannato A.________ riducendo tuttavia la sanzione in ragione di un importo di illecito più basso. A.________ ha nuovamente presentato ricorso contro la seconda sentenza.


8C_593/2025: Non ammissione del ricorso relativo a indennità per non autosufficienza e contributo di assistenza

Riassunto dei fatti

La ricorrente, paraplegica con ulteriori limitazioni di salute, percepiva finora un’indennità per non autosufficienza di grado medio e un contributo di assistenza. Durante un anno di prospettive presso il Centro svizzero paraplegici (SPZ) di Nottwil, che ha svolto con alloggio nella ParaWG, l’ufficio AI ha revocato tali prestazioni. La motivazione si fondava sul soggiorno in un’istituzione per la realizzazione di misure di reinserimento.


5A_686/2026: Non ammissione del ricorso relativo alla pubblicazione pubblica di ordini di pagamento

Riassunto dei fatti

Il ricorrente ha impugnato la pubblicazione pubblica di dodici ordini di pagamento da parte dell’Ufficio esecuzioni Bremgarten e dintorni. Dopo i respingimenti da parte del Tribunale distrettuale Bremgarten e del Tribunale superiore del Cantone Argovia, Commissione per le esecuzioni e fallimenti, il ricorrente ha chiesto la revisione alla Corte federale.


8C_502/2025: Non ammissione del ricorso relativo alla revoca di una rendita d’invalidità

Riassunto dei fatti

La resistente A.________, nata nel 1977, ha richiesto nel 2008 una rendita d’invalidità a causa di un carcinoma mammario e di un lipedema. Le è stata concessa una rendita di un quarto con un grado d’invalidità del 45%. Dopo varie revisioni e accertamenti del bilancio, l’Ufficio AI del Cantone San Gallo ha disposto nel 2017 la cessazione della rendita, l’ultima volta basandosi su una perizia del Centro di medicina legale (ZMB). Una nuova perizia del 2023 del Prof. Dr. med. B.________ attestava una capacità lavorativa del 60% dal 2016 e un’inabilità lavorativa del 20% dal 2022. Il giudice di grado inferiore ha revocato la rendita con effetto dal febbraio 2023.


6B_718/2024: Non ammissione del ricorso relativo alla violazione degli obblighi di collaborazione in un controllo veterinario

Riassunto dei fatti

A.________ è stata dichiarata colpevole in primo grado dal Tribunale cantonale di Lucerna a seguito di un incidente del 12 settembre 2018 per aver violato gli obblighi di collaborazione in un controllo veterinario (§ 20 cpv. 2 in combinato con § 20 cpv. 1 lett. b del Regolamento cantonale sulla protezione degli animali di Lucerna). A.________ aveva negato l’accesso al veterinario ufficiale nonostante l’invito. Contro questa condanna ha presentato ricorso alla Corte federale chiedendo l’assoluzione o la rinuncia alla pena.


Articolo successivo