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Kompakte Einordnung von Bundesgerichtsentscheiden mit klaren Quellen und Kontext.

Nuove sentenze del Tribunale federale del 27.04.2026

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (BGer) da bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le altre sentenze trovate ciascuna un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Lì potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri settori giuridici.

7B_196/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo all'ingiunzione penale

Riassunto dei fatti

A.________ ha impugnato un'ingiunzione penale del 14 luglio 2025 del procuratore pubblico di Ginevra. L'istanza inferiore, la Camera penale dell'autorità giudiziaria di Ginevra, ha dichiarato inammissibile il ricorso cantonale, poiché tale ingiunzione penale può essere contestata mediante opposizione. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo anche l'assistenza giudiziaria gratuita e la sospensiva.

Riassunto delle considerazioni

- E.1.1: Secondo gli art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, le richieste di ricorso devono essere chiare e sufficientemente motivate davanti al Tribunale federale. In particolare, il ricorso deve esporre in modo comprensibile in che modo la decisione impugnata violi il diritto.
- E.1.2: L'istanza inferiore ha dichiarato inammissibile il ricorso cantonale poiché contro l'ingiunzione penale avrebbe dovuto essere proposta opposizione (art. 354 cpv. 1 CPP). Inoltre, la parte del ricorso relativa a un rinvio al giudice di primo grado era inammissibile, poiché una tale disposizione non è impugnabile.
- E.1.3: Il ricorrente ha principalmente argomentato sul capo d'accusa materiale e ha invocato una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. riguardo alla notifica. Tuttavia, le sue obiezioni non soddisfacevano i requisiti di motivazione del ricorso e non dimostravano alcuna violazione del diritto da parte dell'istanza inferiore. Inoltre, non è stata dimostrata alcuna violazione del diritto riguardo alla notifica transfrontaliera di una decisione.
- E.1.4: Per mancanza di motivazione sufficiente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
- E.2: Poiché il ricorso era manifestamente infondato, la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono state fissate tenendo conto della situazione finanziaria del ricorrente.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è stata respinta e sono state imposte le spese giudiziarie.


2C_116/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla detenzione per espulsione

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, cittadino turco, ha presentato, dopo un precedente diniego definitivo di una domanda d'asilo, più istanze successive (richieste di revisione, procedimenti di revisione, richiesta qualificata di revisione), trattate nell'ambito di procedure d'asilo. Nel frattempo, è stata ordinata nei suoi confronti una detenzione per espulsione, sulla quale il Tribunale federale doveva decidere in sede di ricorso. Il ricorrente ha sostenuto in particolare che la detenzione per espulsione fosse illegittima poiché l'esecuzione del provvedimento di allontanamento non era prevedibile a causa di una procedura d'asilo pendente.

Riassunto delle considerazioni

Il Tribunale federale ha riconosciuto i presupposti per l'ingresso nel merito e ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico, poiché si tratta di un'interferenza significativa con la libertà personale. Sulla questione della prevedibilità dell'esecuzione: secondo l'art. 76 AIG, la prevedibilità dell'allontanamento e una causa di detenzione sono presupposti necessari per la detenzione per espulsione. Le richieste di revisione e le istanze multiple in procedura d'asilo non escludono automaticamente la detenzione per espulsione, purché l'esecuzione dell'allontanamento appaia possibile entro un termine prevedibile nonostante la procedura pendente. La prevedibilità dell'esecuzione è stata confermata: le istanze precedenti del ricorrente sono state trattate regolarmente e rapidamente. L'SEM ha concluso tempestivamente il procedimento di revisione pertinente. Non vi erano indizi di ritardi o ostacoli di fatto nell'esecuzione della decisione. Sulla proporzionalità della detenzione per espulsione: l'interferenza con la libertà personale del ricorrente è stata ritenuta adeguata, necessaria e ragionevole, dato che si era già sottratto all'esecuzione e non si poteva confidare in misure di sicurezza meno severe. Sulla compatibilità con la CEDU: alla luce di un ordine di allontanamento definitivo e di una prospettiva realistica di allontanamento secondo l'art. 5 n. 1 lett. f CEDU, è stata confermata la liceità dell'esecuzione della detenzione. L'assistenza giudiziaria gratuita è stata concessa nella misura in cui non sono state imposte spese giudiziarie. Non sussisteva invece il diritto all'assistenza legale gratuita in assenza di avvocato patrocinante.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso è stato respinto e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita è stata parzialmente accolta, mentre la domanda di assistenza legale gratuita è stata respinta.


1C_292/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo all'assegnazione provvisoria della piccola frazione Tägerst alla zona di villaggio

Riassunto dei fatti

Nel Cantone di Zurigo esistono numerose piccole frazioni situate al di fuori dell’area grafica di insediamento nel piano direttore cantonale. Con l'ordinanza sulle piccole frazioni fuori dalle zone edificabili (VKaB), queste piccole frazioni sono state assegnate a zone d’uso provvisorie. La piccola frazione Tägerst è stata assegnata, secondo l’allegato 1 della VKaB, a una zona di villaggio cantonale provvisoria. Contro ciò, i ricorrenti hanno presentato ricorso prima al tribunale amministrativo e poi al Tribunale federale, richiedendo l’assegnazione di Tägerst alla zona edificabile secondo l’allegato 3 della VKaB.

Riassunto delle considerazioni

(1) Il ricorso è ammissibile secondo i requisiti formali della LTF, e i ricorrenti sono legittimati a ricorrere. (2) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le piccole frazioni fuori dalle zone edificabili possono essere assegnate solo in casi eccezionali a determinati tipi di zone (es. zone di villaggio secondo l’art. 33 RPV). Queste corrispondono a zone non edificabili in cui gli interventi edilizi sono fortemente limitati (E. 2.1 – 2.2). (3) La VKaB serve a regolare provvisoriamente le incertezze esistenti nella delimitazione delle zone. La regolamentazione si concentra sulla conservazione delle strutture insediative esistenti, non ampiamente edificati, con criteri quali l’aspetto storico e la connotazione insediativa. Le nuove costruzioni in zone di villaggio sono generalmente vietate; gli interventi edilizi sono principalmente limitati alla conservazione e all’adattamento degli edifici esistenti (E. 2.3 – 2.4). (4) Per la piccola frazione Tägerst il Consiglio di Stato ha valutato la struttura insediativa e l’assegnazione alla zona di villaggio secondo criteri uniformi, in particolare il basso numero di edifici, l’uso esistente e la connotazione rurale. Il tribunale amministrativo ha confermato questa valutazione (E. 3.1 – 3.2). (5) Le doglianze dei ricorrenti, in particolare per violazione del diritto di essere sentiti a causa di un’ispezione omessa, sono state respinte dal Tribunale federale. Il tribunale amministrativo ha potuto decidere adeguatamente sulla qualificazione della zona basandosi sugli atti disponibili (E. 4). (6) Infine, il Tribunale federale ha osservato che un’assegnazione provvisoria di Tägerst alla zona di villaggio cantonale sembra ragionevole fino a quando non verrà esaminata un’assegnazione definitiva in un procedimento cantonale (E. 5).

Riassunto del dispositivo

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha imposto ai ricorrenti le spese giudiziarie senza riconoscere indennità di parte.


9C_216/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla qualificazione fiscale di un prestito azionario

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, residente fino a dicembre 2021 nel Cantone di Soletta, era unico azionista della B.________ AG e inoltre amministratore delegato della C.________ GmbH in Germania. L'Ufficio fiscale cantonale di Soletta ha qualificato un prestito della B.________ AG al ricorrente per un importo di 791'752.- come prestazione in natura, poiché a suo avviso si trattava di un prestito simulato. L'istanza inferiore ha respinto il ricorso e il reclamo del ricorrente contro la compensazione fiscale.


2C_416/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla sospensione di una procedura di assistenza amministrativa internazionale

Riassunto dei fatti

L'autorità fiscale ucraina ha presentato una richiesta di assistenza amministrativa riguardante diverse società ucraine e una società cipriota all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sulla base degli articoli 4 e 5 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC). L'AFC ha disposto l'assistenza amministrativa. Le società interessate hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale per ottenere l'annullamento di tali disposizioni o in subordine la sospensione delle procedure fino al completamento delle procedure in Ucraina relative al segreto bancario ucraino. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto la richiesta di sospensione. Le ricorrenti si sono rivolte al Tribunale federale.


1C_176/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo all'assegnazione di una piccola frazione alla zona di villaggio

Riassunto dei fatti

Un'ordinanza del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo (VKaB) ha assegnato provvisoriamente la piccola frazione Vorderbuchenegg alla zona di villaggio. La A.________ AG ha richiesto al tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo di assegnare il terreno della sua particella alla zona edificabile, richiesta che il tribunale amministrativo ha respinto. La A.________ AG ha impugnato la decisione davanti al Tribunale federale.


1C_318/2024: Non entrata nel merito del ricorso relativo alle zone a limite di velocità 30 km/h sulle strade cantonali

Riassunto dei fatti

La Direzione della sicurezza del Basilea Campagna ha emanato nel 2021 ordinanze di polizia stradale (introduzione di zone a limite di velocità 30 km/h) nei comuni di Bottmingen, Oberwil e Therwil. Il Touring Club Svizzero (sezione Basilea citta) e un residente interessato hanno presentato ricorso, respinto dal Consiglio di Stato (2022) e successivamente dal tribunale cantonale di Basilea Campagna (2023). Davanti al Tribunale federale hanno chiesto l'annullamento delle ordinanze di circolazione o la rimessione per un ulteriore accertamento delle questioni relative alla protezione dal rumore.


7B_317/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al rimborso delle spese per trattamenti odontoiatrici

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato ricorso al tribunale cantonale del Cantone Vallese contro una decisione dell'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA) del 29 ottobre 2025, che ha rifiutato il rimborso delle spese per trattamenti odontoiatrici e ha imposto al ricorrente le spese per i trattamenti necessari. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso il 4 febbraio 2026. A.________ ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.


2C_162/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a sospensione e ritardo nel procedimento

Riassunto dei fatti

Si tratta di un ricorso di A.________ contro una decisione del tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 6 febbraio 2026. Il ricorrente contesta la sospensione di una procedura da parte del Consiglio distrettuale di Dietikon e richiede, tra l'altro, un risarcimento di 30'000 franchi.


2C_657/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo a un importo aperto dall'assistenza giudiziaria gratuita

Riassunto dei fatti

La ricorrente, A.________, ha presentato ripetutamente ricorsi contro una presunta decisione nulla dell'autorità cantonale riguardante un importo aperto di 190 CHF da una precedente concessione di assistenza giudiziaria gratuita. Il Cantone ha respinto il ricorso poiché le lettere contestate non costituivano decisioni vincolanti.


5A_320/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al prolungamento di una collocazione protettiva

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, affetto da schizofrenia paranoide, ha impugnato il prolungamento della sua collocazione protettiva nella clinica B.________, ordinata dall'autorità di protezione dell'adulto e del minore (KESB) di Münchwilen e confermata dal tribunale superiore del Cantone di Turgovia.


5A_209/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a un annuncio di pignoramento

Riassunto dei fatti

Il ricorrente è stato perseguito dall'Ufficio esecuzioni di Basilea Città. Ha presentato inizialmente ricorso contro un annuncio di pignoramento, respinto dall'autorità di vigilanza inferiore. Successivamente, il tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha respinto il ricorso per insufficiente motivazione e ha dichiarato tardive le istanze successive. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tali decisioni al Tribunale federale.


2F_5/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo a una richiesta di revisione del permesso di soggiorno

Riassunto dei fatti

La richiedente, A.________, cittadina greca, ha ottenuto nel 2018 un permesso di soggiorno UE/AELS per attività indipendente in Svizzera, prorogato fino al 2028. A causa della presunta mancanza di un’attività lavorativa effettivamente esercitata, l’Ufficio migrazione del Cantone di Zurigo ha revocato il permesso nel 2024 e l’ha espulsa dalla Svizzera. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto dalla Direzione della sicurezza e dal tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Il Tribunale federale ha stabilito nella sentenza 2C_711/2025 che non aveva diritto di soggiorno né in base all’accordo sulla libera circolazione, né secondo l’art. 8 CEDU. Con la presente richiesta di revisione, la richiedente ha prodotto nuove prove per far riesaminare la sentenza 2C_711/2025.


7B_930/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo a imputazioni di lesioni personali e violazione del dovere di cura

Riassunto dei fatti

Un padre (A.________) ha presentato il 28 febbraio 2024 una denuncia penale contro la madre (B.________) del figlio (C.________), accusandola di lesioni personali semplici (art. 123 CP), percosse (art. 126 CP) e violazione del dovere di cura o educazione (art. 219 CP). Il pubblico ministero del Cantone di Ginevra ha dichiarato il 11 settembre 2024 il non entrare nel merito del ricorso. Il ricorso presentato da A.________ è stato respinto dalla Camera penale del Tribunale d’appello ginevrino il 7 agosto 2025.


2C_552/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo a pretese di responsabilità dello Stato

Riassunto dei fatti

Nel dicembre 2020 si è verificata una frana nel comune di Glarus Sud che ha causato ripetuti danni. In particolare, nel 2023 un grande colata detritica ha arrecato notevoli danni, fra l’altro agli edifici delle ricorrenti (A.________ AG e B.________ AG), causando mancati introiti da locazione e un divieto di utilizzo. Le ricorrenti hanno richiesto un risarcimento danni al comune di Glarus Sud. Il comune ha dichiarato di non essere competente e non è entrato nel merito della richiesta di responsabilità, mentre il tribunale amministrativo di Glarus ha respinto il ricorso, ritenendo la controversia di natura privatistica.


7B_31/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al non avvio di un procedimento penale

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato ricorso contro una decisione della Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève del 23 dicembre 2025, che ha confermato una decisione di non avvio del pubblico ministero ginevrino del 17 aprile 2025, relativa a una denuncia penale per “violazione del domicilio, violazione della privacy e lesioni all’integrità fisica”. L’8 gennaio 2026, integrato il 26 gennaio 2026, il ricorrente ha presentato ricorso penale al Tribunale federale.


2C_389/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo ai permessi di soggiorno UE/AELS

Riassunto dei fatti

I ricorrenti, una famiglia italiana (genitori e gemelli), risiedono in Svizzera dal 2012. Possedevano permessi di soggiorno UE/AELS senza attività lavorativa, originariamente basati su un patrimonio rilevante dichiarato. Dopo diverse condanne penali del capofamiglia, gravi debiti della coppia e una controversia civile su eredità patrimoniali, le richieste di rilascio di permessi di stabilimento UE/AELS e i rinnovi dei permessi di soggiorno sono stati respinti dalle autorità cantonali.


7F_6/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revisione di una sentenza del Tribunale federale

Riassunto dei fatti

I ricorrenti A.A. e B.A. hanno richiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale 7B_19/2022 del 20.11.2023. In quella sentenza il Tribunale federale aveva respinto un ricorso contro una decisione di non avvio del pubblico ministero e una decisione cantonale corrispondente. I ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata e lo svolgimento di un procedimento penale completo da parte di un pubblico ministero esterno.


2C_370/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al rifiuto della candidatura per il certificato di statistica applicata

Riassunto dei fatti

Un candidato con laurea universitaria dal Mali ha presentato la candidatura per il semestre primaverile 2025 per il “Certificato di statistica applicata” presso l’Università di Ginevra dopo un tentativo fallito di ammissione al master presso l’Università X.________ (Svizzera) e ulteriori tentativi falliti di studi in Svizzera e Francia. L’università ha respinto la sua candidatura e il successivo ricorso. L’istanza inferiore, il tribunale amministrativo di Ginevra, ha confermato il rifiuto.


1C_597/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revoca della patente di guida

Riassunto dei fatti

Il 9 dicembre 2019 A.________ ha causato un incidente stradale investendo con il suo veicolo un motorino parcheggiato davanti a lui. L’autorità cantonale per veicoli e navigazione (SAN) ha qualificato il comportamento come infrazione di media gravità e ha revocato la patente di guida di A.________ con decisione del 9 marzo 2020 per un mese. Dopo la presentazione di un ricorso da parte di A.________, la procedura amministrativa è stata sospesa fino alla conclusione del procedimento penale. Quest’ultimo si è concluso con una condanna definitiva per violazione semplice delle norme sulla circolazione. La CDAP del Cantone Vaud ha confermato la revoca della patente.


9C_85/2025: Accoglimento del ricorso relativo alla decisione sulle spese nel caso di rinvio dell’assicurazione invalidità

Riassunto dei fatti

L’ufficio AI del Basilea Campagna ha disposto la concessione di una rendita intera d’invalidità temporanea nonché di rendite per figli per A.________. Dopo un ricorso dell’assicurato, il tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per un ulteriore accertamento del fatto medico, ha imposto per metà le spese del procedimento al ricorrente e gli ha concesso un’indennità di parte ridotta. Una nuova decisione successiva dell’ufficio AI non è stata impugnata. Con ricorso al Tribunale federale il ricorrente ha contestato la decisione sulle spese del tribunale cantonale, in particolare la ripartizione delle spese e la riduzione dell’indennità di parte.


8C_347/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alle prestazioni dell’assicurazione invalidità

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ ha richiesto più volte prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’ultima volta il 25 settembre 2024 invocando il peggioramento di una gonartrosi esistente al ginocchio destro. L’ufficio cantonale competente per l’assicurazione invalidità ha dichiarato il 27 gennaio 2025 la nuova richiesta inammissibile. Dopo un tentativo infruttuoso di opposizione a tale decisione presso il tribunale cantonale, che ha respinto il ricorso, A.________ si è rivolto al Tribunale federale.


1C_597/2024: Non entrata nel merito del ricorso relativo a permesso di costruire per una casa unifamiliare

Riassunto dei fatti

I proprietari B.B.________ e C.B.________ hanno richiesto il permesso di costruire una casa unifamiliare nel comune di Rüttenen. La vicina A.________ ha presentato opposizione al permesso di costruire. La commissione edilizia, il Dipartimento edilizia e giustizia del Cantone Soletta nonché il tribunale amministrativo del Cantone Soletta hanno respinto le opposizioni. Successivamente la vicina ha impugnato la decisione davanti al Tribunale federale.


9C_73/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla doppia imposizione intercantonale

Riassunto dei fatti

La procedura riguarda la doppia imposizione intercantonale in relazione alle imposte cantonali e comunali dei periodi fiscali 2012–2016. I coniugi A.A.________ e B.A.________ risiedevano secondo le dichiarazioni dal 2004 nel Cantone di Zugo, mentre il Cantone di Zurigo dal 2021 ha espresso dubbi sulla loro residenza fiscale. L’Ufficio delle imposte di Zurigo ha aperto una procedura di tassazione supplementare e ha rivendicato la competenza fiscale per le imposte cantonali e comunali relative ai periodi in questione. L’istanza inferiore ha deciso a favore dei contribuenti e ha respinto la competenza fiscale di Zurigo.


1C_182/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla revoca della patente di guida

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ si è opposto a una revoca della patente di guida di 13 mesi, imposta dall’Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Friburgo. Il tribunale cantonale aveva dichiarato il suo ricorso inammissibile perché aveva effettuato in ritardo il secondo pagamento parziale dell’anticipo richiesto.


7B_55/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo alla decisione di non avvio del procedimento del pubblico ministero di Ginevra

Riassunto dei fatti

A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale contro una decisione della Camera penale del tribunale cantonale di Ginevra del 15 dicembre 2025 (ACPR/1054/2025), che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione di non avvio del procedimento del pubblico ministero di Ginevra del 30 ottobre 2025.


8C_729/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al rifiuto di una rendita d’invalidità

Riassunto dei fatti

Il ricorrente nato nel 1984 si è iscritto presso l’ufficio AI del Cantone di Zurigo per la richiesta di prestazioni, poiché a causa di disturbi di salute (tra cui sclerosi multipla) non era più in grado di svolgere la sua precedente attività. Dopo una procedura di accertamento dettagliata, compresa una perizia multidisciplinare (Swiss Medical Assessment- and Business Center AG, SMAB), l’ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni del ricorrente. L’istanza inferiore (tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo) ha confermato tale decisione, che è stata impugnata con ricorso al Tribunale federale.


2C_129/2025: Accoglimento del ricorso relativo al mancato rinnovo del permesso di soggiorno UE/AELS

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, cittadino polacco, è entrato in Svizzera nel 2009 e da allora ha ricevuto ripetutamente permessi di soggiorno UE/AELS. Dopo la sua disoccupazione involontaria alla fine di gennaio 2018, ha ricevuto indennità di disoccupazione fino al compimento dei 65 anni nell’aprile 2020. Successivamente ha percepito pensioni dalla Polonia, Grecia e Svizzera nonché prestazioni complementari. La sua domanda di proroga del permesso di soggiorno oltre il 30 giugno 2024 è stata respinta dall’Ufficio migrazione del Cantone di Soletta, e il ricorso contro tale decisione è stato respinto dal tribunale amministrativo del Cantone di Soletta.


1C_515/2025: Non entrata nel merito del ricorso relativo al permesso di costruire

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, proprietario di particelle agricole nel comune di Le Flon, ha effettuato senza permesso di costruire diversi lavori di costruzione e sistemazione, tra cui compostiere, un locale tecnico, una terrazza, una fontana e un posto a sedere. In seguito ha richiesto un permesso di costruire, che è stato concesso solo parzialmente. Dopo le decisioni negative delle istanze inferiori, ha chiesto al Tribunale federale l’annullamento di tali decisioni e il rilascio dei permessi per tutte le costruzioni contestate.


2C_213/2026: Non entrata nel merito del ricorso relativo al ripristino della sospensiva

Riassunto dei fatti

La ricorrente dodicenne è stata esclusa dalla sua scuola primaria e assegnata alla scuola SIM, un’offerta scolastica speciale. La sua richiesta di ripristino della sospensiva presso la Direzione della formazione e cultura del Cantone di Berna è stata respinta superprovvisoriamente. Il tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il suo ricorso contro questa decisione, quindi ha chiesto al Tribunale federale il ripristino della sospensiva.