Ultime sentenze del Tribunale federale
Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con i fatti, le motivazioni e i dispositivi. Per le altre sentenze troverete un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri ambiti giuridici.
5A_1117/2025: Questione della nullità dei decreti di pagamento
Riassunto dei fatti
La ricorrente ha presentato un ricorso contro due decreti di pagamento dell'ufficio di esecuzione Neckertal, che erano stati corretti e notificati dopo un iniziale scambio di genere. Ha richiesto la dichiarazione di nullità dei decreti di pagamento, richiesta che è stata respinta dai giudici di prima istanza.
Riassunto delle motivazioni
- **E.1:** L'istanza è da trattare come ricorso in materia civile, poiché le decisioni di vigilanza cantonale in merito a questioni di esecuzione sono soggette a ricorso indipendentemente dal valore della controversia. - **E.2:** L'onere di motivazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF richiede un'analisi specifica delle motivazioni della prima istanza. - **E.3:** Il giudice di prima istanza ha accertato che il precedente scambio di genere è stato corretto e non vi era pericolo di confusione. Pertanto, i decreti di pagamento non sono nulli. - **E.4:** Il ricorso non è accolto nella misura in cui contiene accuse polemiche o penali; queste non sono oggetto del procedimento. - **E.5:** Il ricorso è inammissibile o insufficientemente motivato, poiché la ricorrente non espone in modo sostanziale come i decreti di pagamento corretti avrebbero potuto indurre in errore le parti coinvolte. - **E.6:** La richiesta di effetto sospensivo non è trattata, poiché è diventata priva di oggetto. - **E.7:** Considerando le circostanze, si rinuncia all'imposizione di spese processuali.
Riassunto del dispositivo
Il Tribunale federale non accoglie il ricorso e non impone spese processuali. La notifica della sentenza avviene alle parti interessate.
1C_447/2024: Approvazione di un parco eolico con turbine eoliche
Riassunto dei fatti
In sostanza, si tratta dell'approvazione di un parco eolico con 19 turbine eoliche nel cantone di Neuchâtel. Il processo di approvazione era stato precedentemente impugnato legalmente. Il Tribunale federale esamina se la scelta di un determinato tipo di turbina eolica debba essere presa definitivamente nella fase di pianificazione o di approvazione della costruzione, o se possa essere effettuata anche successivamente, ad esempio dopo un bando.
Riassunto delle motivazioni
- **(E.1)** Il ricorso è generalmente ammissibile nel campo del diritto pubblico. Il Tribunale federale riconosce che il procedimento solleva questioni di fondamentale importanza, in particolare riguardo all'ammissibilità di una successiva determinazione del tipo di turbina. - **(E.2)** La ricorrente sostiene che il tipo di turbina non debba necessariamente essere definito nell'autorizzazione alla costruzione, a condizione che siano rispettati i parametri previsti. Fattori come il progresso tecnologico possono richiederlo. - **(E.2.1-2.7)** Il Tribunale federale stabilisce che, a fronte di una sufficiente valutazione tecnica e ecologica, è accettabile selezionare successivamente il tipo di turbina finale, a condizione che questo rispetti i parametri definiti e le misure di protezione previste nel procedimento precedente. - **(E.3)** La ricorrente richiede l'aggiunta di misure di protezione specificate all'autorizzazione alla costruzione, che la prima istanza non aveva finora considerato. Il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata e rimanda la questione alla prima istanza per una nuova valutazione.
Riassunto del dispositivo
Il dispositivo prevede l'accoglimento del ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la questione al tribunale cantonale per ulteriori chiarimenti. Sono inoltre stati regolati i risarcimenti per le spese delle parti e le spese processuali.
1C_465/2023: Decisione sulla ripartizione dei costi e garanzia nell'ambito della bonifica di una discarica inquinata
Riassunto dei fatti
La decisione riguarda la bonifica di una ex discarica nel cantone di Friburgo, gravemente inquinata da rifiuti industriali, in particolare da bifenili policlorurati (PCB). A causa del superamento dei valori limite, è stato elaborato un ampio piano di bonifica. Le parti hanno discusso in particolare sulla ripartizione dei costi di bonifica e sull'obbligo di prestare una garanzia finanziaria da parte di un'azienda responsabile.
Riassunto delle motivazioni
I tre procedimenti (1C_465/2023, 1C_488/2023 e 1C_219/2024) sono stati uniti a causa di legami fattuali comuni. I ricorsi riguardavano da un lato la ripartizione dei costi di bonifica e dall'altro l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria. È stata discussa la responsabilità del causatore ai sensi dell'art. 32d LPE. È stato dimostrato che l'inquinamento principale è attribuibile ai rifiuti della E.________ SA, la cui succeditrice legale è la A.________ SA. La città di Friburgo è stata classificata come principale responsabile in qualità di gestore della discarica, mentre il cantone di Friburgo ha assunto una responsabilità secondaria per inadempienze nei doveri di vigilanza e in qualità di proprietario del sito. Il ricorso della A.________ SA, secondo cui non era la succeditrice legale della società originaria, è stato respinto. Anche l'obiezione secondo cui la città di Friburgo avrebbe causato costi più elevati a causa della modalità di utilizzo della discarica non è stata ritenuta sufficientemente provata. La ripartizione dei costi di bonifica è avvenuta in proporzione ai rispettivi contributi di responsabilità: 45% per la città di Friburgo, 25% per la A.________ SA, 25% per il cantone di Friburgo e 5% per terzi sconosciuti. Le censure relative all'ammontare della ripartizione dei costi sono state respinte. L'obbligo della A.________ SA di fornire una garanzia finanziaria (art. 32d LPE) è stato confermato. L'ammontare di questa garanzia è stato motivato dal persistere del rischio di insolvenza della A.________ SA. Gli argomenti della A.________ SA, secondo cui la garanzia avrebbe violato la sua libertà o la proporzionalità, sono stati rigettati. Anche la presunta vincolatività di precedenti assicurazioni relative a un minore carico non è stata dimostrata.
Riassunto del dispositivo
Nel dispositivo i ricorsi sono stati respinti e i costi del procedimento ripartiti proporzionalmente, con la A.________ SA obbligata a contribuire a una parte delle spese.
7B_1317/2025: Inammissibilità del ricorso
Riassunto dei fatti
A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la sentenza della camera di ricorso penale del tribunale cantonale di Vaud del 20 settembre 2025, che ha ritenuto inammissibile il suo ricorso contro una decisione di non luogo a procedere e il suo ricorso per astensione. Il ricorso al Tribunale federale è stato presentato oltre il termine previsto dalla legge.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
7B_1118/2025: Inammissibilità del ricorso
Riassunto dei fatti
A.________ ha presentato ricorso contro una decisione di non luogo a procedere emessa dall'ufficio del pubblico ministero regionale del Vallese il 6 maggio 2025. La camera penale del tribunale cantonale del Vallese ha respinto il ricorso il 15 settembre 2025. Contro questa decisione, A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale il 20 ottobre 2025, unitamente a una richiesta di ripristino del termine e di assistenza giuridica gratuita.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
5A_1116/2025: Sentenza riguardante l'accoglienza in regime di protezione
Riassunto dei fatti
Il ricorrente è stato ricoverato in modo protettivo nella clinica C.________ il 22 novembre 2025 a seguito di un'internazione medica. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) di Kreuzlingen ha respinto il ricorso del ricorrente il 4 dicembre 2025. Il tribunale superiore del cantone di Thurgovia ha confermato questa decisione l'11 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale il 19 dicembre 2025.
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6B_1270/2023: Reiezione del ricorso per violazioni della normativa Covid-19
Riassunto dei fatti
Il ricorrente A.________ è stato accusato più volte per violazioni della normativa Covid-19, per aver ignorato le istruzioni del personale di sicurezza, per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni non autorizzate contro le misure Corona e per ulteriori reati. Il tribunale cantonale di Lucerna ha confermato le condanne emesse in primo grado, riducendo però parzialmente le pene. A.________ ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale, richiedendo un'assoluzione su tutti i capi d'imputazione.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
