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Nuove sentenze del Tribunale federale del 23.12.2025

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riepiloghi dettagliati con i fatti, le considerazioni e i dispositivi. Nelle ulteriori sentenze trovate un riepilogo dei fatti. I riepiloghi completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri ambiti di diritto.

9C_583/2025: Decisione riguardante il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita in un procedimento di assicurazione invalidità

Riepilogo dei fatti

Il ricorrente, che ha richiesto una pensione dell'assicurazione invalidità presso il tribunale cantonale del Cantone Vaud, ha contemporaneamente richiesto l'assistenza giudiziaria gratuita e un rinvio per la presentazione della documentazione necessaria. L'istanza cantonale ha rifiutato l'assistenza giudiziaria gratuita e ha fissato un termine per il pagamento di un anticipo sulle spese processuali, con minaccia di non entrata nel merito.

Riepilogo delle considerazioni

E.1 Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso contro la decisione cantonale riguardante l'assistenza giudiziaria gratuita sia ammissibile e se sussista un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. È stato riconosciuto che il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita può causare un danno irreparabile, poiché il ricorrente risulta notevolmente svantaggiato dalla mancanza di un'assistenza legale e dall'assenza della possibilità di pagamento della richiesta di anticipo.
E.2 L'istanza cantonale ha rifiutato l'assistenza giudiziaria gratuita poiché la relativa motivazione della richiesta e le prove sono state presentate in modo incompleto. È stato sottolineato che il ricorrente non ha potuto avvalersi del diritto di richiedere un rinvio dei termini.
E.3 Il ricorrente ha sostenuto che l'istanza cantonale ha commesso un diniego di giustizia formale rifiutando un rinvio dei termini. Il Tribunale federale ha stabilito che l'applicazione rigorosa delle norme processuali nel caso in esame viola il principio del divieto di diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.).
E.4 L'istanza cantonale avrebbe dovuto concedere al ricorrente una richiesta di proroga ragionevole, poiché ciò non compromette l'obiettivo di un procedimento celere, e il rifiuto della richiesta è sproporzionato.

Riepilogo del dispositivo

Il ricorso è stato accolto, la decisione dell'istanza precedente è stata annullata e il caso è stato rinviato all'istanza cantonale. Non vengono addebitate spese processuali e il Cantone Vaud deve pagare al ricorrente 3'000 CHF per le spese del procedimento.


9C_644/2025: Sentenza sulla tassazione discrezionale e termine scaduto

Riepilogo dei fatti

Il contribuente A.________ non ha presentato una dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale 2023 nonostante ripetute sollecitazioni pubbliche e avvisi. L'ufficio delle imposte comunale lo ha tassato sulla base di un'applicazione discrezionale. Una dichiarazione dei redditi successivamente presentata è stata accolta come opposizione dall'ufficio delle imposte cantonale, ma non è stata esaminata a causa della scadenza del termine. Dopo un procedimento di ricorso presso il tribunale delle imposte e il tribunale amministrativo del Cantone Zurigo, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Riepilogo delle considerazioni

- **E.1:** L'istanza precedente ha stabilito che il termine per l'opposizione era scaduto il 16 dicembre 2024 a causa della notificazione presunta. La dichiarazione dei redditi presentata l'8 gennaio 2025 era tardiva. Il Tribunale federale adotta i fatti ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF.
- **E.2:** Per un ricorso al Tribunale federale vige, ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, un obbligo di motivazione qualificata. Critiche generali senza riferimento alle considerazioni dell'istanza precedente non sono sufficienti.
- **E.3:** Il contribuente non si esprime sulla legittimità del non entrata nel merito, ma affronta principalmente il carico finanziario e la sua situazione personale. In questo modo, il ricorso non soddisfa i requisiti di legge.

Riepilogo del dispositivo

Il ricorso è respinto, si procede a un non entrata nel merito e le spese processuali vengono addebitate al ricorrente.


9C_530/2025: Inammissibilità del ricorso

Riepilogo dei fatti

A.________, una persona sposata senza occupazione, si è opposta alla decisione della cassa di compensazione cantonale di calcolare i contributi personali per l'anno 2021. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente annullato questa decisione, rinviando la questione per una nuova valutazione alla cassa di compensazione e concedendo al ricorrente un risarcimento di CHF 2'000.-, che A.________ ha ritenuto troppo basso. Contro la sentenza del tribunale cantonale ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo CHF 5'000.- o una nuova decisione del tribunale cantonale sulla base dei costi di procedura.

Riepilogo delle considerazioni

- **E.1:** Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e l'ammissibilità del ricorso. Le decisioni riguardanti la regolamentazione dei costi e dei risarcimenti sono considerate decisioni accessorie, per le quali valgono gli stessi requisiti di ammissibilità delle decisioni riguardanti l'oggetto principale della controversia. - **E.2:** L'oggetto principale è una decisione di rinvio del tribunale del Cantone Ticino, che è una decisione intermedia e non conclude il procedimento. - **E.3:** La decisione intermedia riguardante i costi e i risarcimenti non causa un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. La ricorrente può sollevare nuovamente questa questione in un successivo procedimento di ricorso contro la decisione finale. - **E.4:** In assenza di un danno irreparabile, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Riepilogo del dispositivo

Il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese processuali sono addebitate alla ricorrente e non vengono concessi risarcimenti per le parti.


8C_674/2025: Sentenza sull'assistenza sociale e presupposto processuale

Riepilogo dei fatti

Era in discussione il non entrata nel merito dell'istanza precedente su un ricorso del ricorrente, il quale si opponeva a una richiesta di rimborso dell'assistenza sociale. L'istanza precedente ha giustificato il proprio non entrata nel merito affermando che il ricorrente non ha rispettato il requisito legale di firmare personalmente il ricorso, nonostante un termine supplementare adeguato (§ 43 cpv. 3 VRPG/AG).


9C_228/2025: Sentenza sulla tassazione posteriore e sulla deduzione dei costi di trasporto per i periodi fiscali 2016 e 2017

Riepilogo dei fatti

Il Tribunale federale si occupa di procedimenti fiscali per i periodi fiscali 2016 e 2017 riguardanti le tassazioni posteriori e le sanzioni. L'istanza precedente ha riconosciuto l'esistenza di depositi bancari non dichiarati e l'obbligo di tassazione posteriore, negando la deduzione dei costi di trasporto per la gestione di immobili. Il contribuente contesta che ci siano nuovi fatti e richiede la deduzione dei costi di trasporto.


8C_656/2025: Non entrata nel merito del ricorso

Riepilogo dei fatti

La ricorrente ha presentato un'e-mail, che è stata trattata dal tribunale amministrativo del Cantone Zurigo come ricorso. Tuttavia, il tribunale cantonale non ha esaminato il ricorso poiché l'e-mail non soddisfaceva i requisiti formali e non era evidente un oggetto di impugnazione valido.


8C_619/2025: Negazione di un diritto alla pensione d'invalidità

Riepilogo dei fatti

Il ricorrente, A.________, si è rivolto nel 2023 all'ufficio dell'IV del Cantone Berna con lamentele di fasi depressive ricorrenti, fobia sociale e isolamento per richiedere prestazioni. Dopo accertamenti medici e professionali, nonché una perizia del Dr. med. B.________, è stato accertato un grado di invalidità del 33%, con conseguente negazione del diritto a una pensione d'invalidità da parte dell'ufficio IV. Il tribunale amministrativo del Cantone Berna ha confermato questa negazione.