Ultime sentenze del Tribunale federale
Qui troverete le ultime sentenze del Tribunale federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con i fatti, le considerazioni e i dispositivi. Nelle altre sentenze troverete rispettivamente un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri ambiti giuridici.
9C_583/2025: Decisione riguardante il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita in una procedura per assicurazione invalidità
Riassunto dei fatti
Il ricorrente, che ha richiesto una pensione dell'assicurazione invalidità presso il tribunale cantonale del Canton Vaud, ha contemporaneamente chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita e un rinvio per la presentazione dei documenti necessari. L'istanza cantonale ha rifiutato l'assistenza giudiziaria gratuita e ha fissato un termine per il pagamento di un anticipo sulle spese processuali, minacciando la conseguenza di non prendere in considerazione il ricorso.
Riassunto delle considerazioni
E.1 Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso contro la decisione cantonale riguardante l'assistenza giudiziaria gratuita fosse ammissibile e se fosse presente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a BGG. È stato stabilito che il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita può comportare un pregiudizio irreparabile, poiché il ricorrente è notevolmente svantaggiato dalla mancanza di un'assistenza legale e dall'impossibilità di pagare la richiesta di anticipo.
E.2 L'istanza cantonale aveva rifiutato l'assistenza giudiziaria gratuita poiché la motivazione della richiesta e le prove erano state presentate in modo incompleto. È stato sottolineato che il ricorrente non ha potuto avvalersi del diritto di richiedere un rinvio.
E.3 Il ricorrente ha sostenuto che l'istanza cantonale ha commesso un diniego formale del diritto rifiutando un rinvio. Il Tribunale federale ha stabilito che l'applicazione rigida delle norme procedurali nel caso in esame viola il principio del divieto di diniego formale del diritto (art. 29 cpv. 1 BV).
E.4 L'istanza cantonale avrebbe dovuto concedere al ricorrente una richiesta di rinvio adeguata, poiché ciò non compromette l'obiettivo di una procedura rapida, e il rifiuto della richiesta è sproporzionato.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è stato accolto, la decisione della precedente istanza è stata annullata e il caso è stato rinviato all'istanza cantonale. Non ci sono spese giudiziarie e il Canton Vaud deve pagare al ricorrente 3'000 CHF per le spese del procedimento.
9C_644/2025: Sentenza sulla valutazione fiscale a discrezione e termine scaduto
Riassunto dei fatti
Il contribuente A.________ non ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale 2023 nonostante le richieste e i solleciti pubblici. L'ufficio delle imposte comunali lo ha valutato a discrezione. Una dichiarazione dei redditi successivamente presentata è stata accettata dall'ufficio fiscale cantonale come opposizione, ma non è stata considerata a causa di un termine scaduto. Dopo un procedimento di ricorso davanti al tribunale delle imposte e al tribunale amministrativo del Canton Zurigo, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1:** L'istanza precedente ha stabilito che il termine per la presentazione dell'opposizione era scaduto il 16 dicembre 2024 a causa della finzione di notifica. La dichiarazione dei redditi presentata l'8 gennaio 2025 era in ritardo. Il Tribunale federale assume i fatti ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 BGG.
- **E.2:** Per un ricorso al Tribunale federale vige, ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 BGG, un obbligo di motivazione qualificato. La critica generale senza riferimento alle considerazioni dell'istanza precedente non è sufficiente.
- **E.3:** Il contribuente non si esprime sulla legittimità del non prendere in considerazione, ma lamenta principalmente il carico finanziario e la sua situazione personale. Pertanto, il ricorso non soddisfa i requisiti legali.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è respinto, viene dichiarato un non luogo a procedere e le spese giudiziarie sono imposte al ricorrente.
9C_530/2025: Inammissibilità del ricorso
Riassunto dei fatti
A.________, una persona sposata senza attività lavorativa, ha contestato la decisione della Cassa di compensazione cantonale di calcolare i contributi personali per l'anno 2021. Il tribunale delle assicurazioni cantonale del Canton Ticino ha parzialmente annullato questa decisione, rinviando la questione per una nuova valutazione alla cassa di compensazione e concedendo al ricorrente indennità per un importo di CHF 2'000.-, che A.________ ha ritenuto troppo basso. Contro la sentenza del tribunale cantonale ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo CHF 5'000.- o una nuova decisione del tribunale cantonale sulla base delle spese processuali.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1:** Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e l'ammissibilità del ricorso. Le decisioni in materia di spese e indennità sono considerate decisioni accessorie, per le quali si applicano gli stessi requisiti di ammissibilità delle decisioni sul merito principale. - **E.2:** L'oggetto principale del contenzioso è una decisione di rinvio del tribunale del Canton Ticino, che è una decisione interlocutoria e non conclude il procedimento. - **E.3:** La decisione interlocutoria sulle spese e indennità non comporta un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a BGG. La ricorrente può sollevare nuovamente questa questione in un successivo procedimento di ricorso contro la decisione finale. - **E.4:** In mancanza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a BGG.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese giudiziarie sono imposte alla ricorrente e non vengono accordate indennità per le parti.
8C_674/2025: Sentenza sull'assistenza sociale e requisito processuale
Riassunto dei fatti
Era contestato il non prendere in considerazione da parte dell'istanza precedente di un ricorso del ricorrente, che si opponeva a una richiesta di rimborso dell'assistenza sociale. L'istanza precedente ha motivato il suo non prendere in considerazione con il fatto che il ricorrente non ha rispettato il requisito legale di firmare personalmente il ricorso, nonostante un termine supplementare ragionevole (§ 43 cpv. 3 VRPG/AG).
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
9C_228/2025: Sentenza sulla tassazione supplementare e sulla deduzione delle spese di viaggio per i periodi fiscali 2016 e 2017
Riassunto dei fatti
Il Tribunale federale tratta delle procedure fiscali per i periodi fiscali 2016 e 2017 riguardanti imposte supplementari e sanzioni. L'istanza precedente ha confermato l'esistenza di depositi bancari non dichiarati e l'obbligo di imposta supplementare, negando la deduzione delle spese di viaggio per la gestione di immobili. Il contribuente contesta la presenza di nuovi fatti e richiede la deduzione delle spese di viaggio.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
8C_656/2025: Non luogo a procedere sul ricorso
Riassunto dei fatti
La ricorrente ha presentato un'e-mail, che è stata trattata dal tribunale amministrativo del Canton Zurigo come un ricorso. Tuttavia, il tribunale cantonale non ha preso in considerazione la richiesta poiché l'e-mail non soddisfaceva i requisiti formali e non era evidente un oggetto impugnabile.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
8C_619/2025: Negazione di un diritto alla pensione di invalidità
Riassunto dei fatti
Il ricorrente, A.________, si è registrato nel 2023 presso l'Ufficio dell'IV del Canton Berna con lamentele come fasi depressive ricorrenti, fobia sociale e isolamento per richiedere prestazioni. Dopo accertamenti medici e professionali e una perizia del Dr. med. B.________, è stato stabilito un grado di invalidità del 33%, con il quale l'Ufficio IV ha negato il diritto a una pensione di invalidità. Il tribunale amministrativo del Canton Berna ha confermato questa negazione.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel portale.
