Ultime sentenze del Tribunale federale
Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con i fatti, le considerazioni e i dispositivi. Nelle altre sentenze troverete un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze adattate alle vostre aree giuridiche.
2C_721/2025: Decisione riguardante l'inammissibilità di un ricorso in materia di asilo
Riassunto dei fatti
La ricorrente, cittadina statunitense nata nel 1968, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera il 17 settembre 2025. Il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda con decisione del 3 novembre 2025 e ha ordinato la sua espulsione dalla Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto un ricorso contro tale decisione, così come le domande di assistenza legale gratuita e di patrocinio legale d'ufficio (sentenza del 28 novembre 2025). Contro questa sentenza, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 15 dicembre 2025, chiedendo l'annullamento della sentenza, la riapertura del procedimento e la constatazione di diverse violazioni costituzionali. Inoltre, ha richiesto assistenza legale gratuita.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1:** La ricorrente ha presentato il suo atto in lingua inglese. L'inglese non è una lingua ufficiale (art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 54 cpv. 1 BGG). Tuttavia, è stato rinunciato a una restituzione, poiché il risultato del procedimento non richiedeva ulteriori misure. - **E.3.1:** Ai sensi dell'art. 83 lett. d n. 1 BGG, il ricorso in materia pubblica contro le decisioni di asilo del Tribunale amministrativo federale è inammissibile, salvo in specifici casi eccezionali che qui non sussistono. - **E.3.2:** La presente questione riguarda l'espulsione in relazione a una domanda di asilo non riuscita, quindi l'art. 83 lett. d n. 1 BGG si applica pienamente. - **E.3.3:** Un ricorso costituzionale sussidiario è escluso ai sensi dell'art. 113 BGG. - **E.4:** La presidente della sezione ha deciso, in procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a BGG, di non entrare nel merito del ricorso. - **E.5:** La richiesta di assistenza legale gratuita è stata respinta a causa della mancanza di prospettive di successo del rimedio. Tuttavia, non sono state imposte spese processuali a causa di circostanze particolari (art. 66 cpv. 1 frase 2 BGG).
Riassunto del dispositivo
Il Tribunale federale non ha accolto il ricorso e ha respinto la richiesta di assistenza legale gratuita. Non sono state imposte spese processuali e non sono state disposte indennità per le parti.
9C_642/2024: Sentenza riguardante il contributo sostitutivo per il servizio militare per l'anno 2022
Riassunto dei fatti
A.________, naturalizzato nel 2017 e non più soggetto a servizio militare secondo la normativa allora vigente, è stato soggetto a contributo sostitutivo per il servizio militare per gli anni 2018-2021, dopo che il limite di età è stato elevato a 37 anni a partire dal 1° gennaio 2019. La decisione per l'anno 2022 è stata impugnata, così come è stata richiesta la restituzione di pagamenti già effettuati. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso.
Riassunto delle considerazioni
(E.1) L'atto soddisfa tutti i requisiti formali e il Tribunale federale entra in linea di principio nel merito del ricorso. (E.2) Il Tribunale federale esamina le censure limitatamente alle obiezioni sollevate e motivate; l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente è vincolante. (E.3) Il contributo sostitutivo per gli anni 2018-2021 non è oggetto del procedimento, poiché le relative decisioni sono definitive. Si esamina esclusivamente l'anno 2022. (E.4) Ai sensi della normativa vigente, il ricorrente è obbligato a pagare il contributo nonostante la sua naturalizzazione all'età di 31 anni, a causa del nuovo limite di età di 37 anni. Il Tribunale federale dichiara che non sussiste una retroattività inammissibile, poiché il contributo non è considerato un fatto durevole. Le ulteriori censure, in particolare la violazione del divieto di retroattività, la buona fede e la discriminazione, sono respinte come infondate. (E.5) Le spese processuali sono imposte al ricorrente.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso del ricorrente è respinto e le spese processuali sono imposte a lui. Le parti ricevono la sentenza per iscritto.
5A_902/2025: Non divulgazione di una procedura di esecuzione
Riassunto dei fatti
Il ricorrente A.________ ha richiesto la non divulgazione di una procedura di esecuzione avviata contro di lui, poiché ciò gli causerebbe svantaggi nella ricerca di un appartamento. L'ufficio esecuzione cantonale ha rifiutato l'annotazione richiesta facendo riferimento alla normativa pertinente dell'OForm. Il ricorso all'autorità di vigilanza cantonale è stato respinto con la motivazione che le condizioni per la non divulgazione ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG non erano soddisfatte.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1**: Il ricorrente ha presentato tempestivamente un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale. Il Tribunale federale esamina la legittimità della decisione impugnata e fa riferimento al principio che applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 BGG). Inoltre, chiarisce che il ricorso deve essere sufficientemente motivato e che le accertamenti dei fatti effettuati dall'istanza precedente sono vincolanti per il Tribunale federale, a meno che non vi sia un accertamento arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 BGG).
- **E.2**: L'autorità di vigilanza cantonale ha correttamente osservato che, ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG, è decisivo il comportamento del creditore esecutore riguardo all'affermazione del credito. Il creditore ha ottenuto l'apertura provvisoria e non ha intrapreso ulteriori passi legali, tuttavia ciò non impedisce la divulgazione della procedura di esecuzione. Inoltre, non risulta dalla sentenza del 22 agosto 2023, in cui è stata accertata la prescrizione del comando di pagamento, che il credito sottostante sia nullo o addirittura abusivo.
- **E.3**: Il Tribunale federale sottolinea che deve essere applicata l'attuale normativa. La revisione dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG, che prevede una possibilità ampliata di non divulgazione, in vigore dal 1° gennaio 2026, non è stata correttamente anticipata.
- **E.4**: La motivazione del ricorrente è stata insufficiente, poiché non si è confrontato nel merito con le considerazioni centrali dell'autorità di vigilanza cantonale. Di conseguenza, il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la richiesta di assistenza legale gratuita è stata respinta e le spese sono state imposte al ricorrente.
8C_224/2025: Sentenza riguardante l'assicurazione contro gli infortuni
Riassunto dei fatti
A.________, impiegato come pittore, ha segnalato un presunto evento infortunistico dell'11 ottobre 2022, durante il quale ha ricevuto materiale su una scala e ha avvertito dei disturbi. La Suva, l'istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, ha negato l'obbligo di prestazione, poiché il concetto di infortunio ai sensi dell'art. 4 ATSG e i requisiti di un danno corporeo simile a un infortunio non erano soddisfatti. Il tribunale delle assicurazioni sociale del Cantone di Zurigo ha confermato questa decisione. Contro questa sentenza, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Il riassunto completo della sentenza è disponibile nel Portale.
5A_435/2025: Sentenza sulla responsabilità di un esecutore testamentario
Riassunto dei fatti
Il defunto A.A.________ è deceduto nel 2001 e ha nominato H.E.________ come esecutore testamentario nel suo testamento. Questi ha accettato l'incarico, ma lo ha abbandonato su richiesta degli eredi nel 2006. Gli eredi lo hanno accusato di una gestione negligente dell'incarico e hanno richiesto un risarcimento danni. Dopo il rigetto delle loro richieste in prima e seconda istanza cantonale, gli eredi si sono rivolti al Tribunale federale. Nel presente procedimento si trattava in particolare di richieste di risarcimento danni nei confronti dell'esecutore testamentario, così come di questioni di prescrizione e dell'abuso del diritto di eccezione di prescrizione.
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5A_1092/2025: Rappresentanza degli eredi con poteri limitati
Riassunto dei fatti
Il ricorrente, erede legittimo del padre deceduto nel 2012, ha richiesto in un atto al tribunale distrettuale di Zurigo, tra l'altro, l'autorizzazione per affari successori. Dopo una decisione di non entrare nel merito da parte del tribunale distrettuale, ha presentato ricorso presso il tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso. Infine, si è rivolto al Tribunale federale. Quest'ultimo non è entrato nel merito del ricorso a causa di tardività e per manifesta inammissibilità.
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5A_1080/2025: Obbligo di costi nel procedimento per l'annullamento della convivenza comune
Riassunto dei fatti
In relazione a un procedimento pendente per l'annullamento della convivenza comune davanti al tribunale distrettuale di Baden, alla ricorrente A.________ è stata negata l'assistenza legale gratuita. Nel procedimento di ricorso, il tribunale superiore del Cantone di Argovia le ha richiesto di versare un anticipo spese di CHF 500. Contro ciò, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 15 dicembre 2025.
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7B_262/2025: Accesso agli atti nel procedimento penale: limitazioni e loro proporzionalità
Riassunto dei fatti
Il ricorrente A.________ ha presentato denuncia penale contro l'esperto B.________ per aver redatto una perizia falsa, diffamazione e eventualmente calunnia. Nel corso del procedimento penale, il ricorrente ha richiesto di accedere a determinate registrazioni di colloqui, che sono state tuttavia concesse dalla procura del Cantone di Soletta con limitazioni, in particolare mediante accesso solo in loco e senza possibilità di effettuare copie. Ciò è stato confermato dalla camera di ricorso del tribunale superiore del Cantone di Soletta. Il ricorrente ha impugnato questa decisione con un ricorso al Tribunale federale.
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9C_570/2025: Sentenza riguardante l'obbligo di IVA della fondazione A.________ e la regolazione dei costi del Tribunale amministrativo federale
Riassunto dei fatti
La fondazione A.________, attiva per scopi di utilità pubblica, è stata registrata retroattivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come soggetta a IVA a partire dal 2014 e ha ricevuto una richiesta fiscale di CHF 473'457.-. Dopo una decisione di opposizione, questa è stata ridotta a CHF 456'037.-. Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto un ricorso della fondazione e ha respinto la richiesta fiscale per alcune questioni controverse. In merito alla questione della regolazione dei costi, l'AFC ha parzialmente prevalso.
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5A_1000/2025: Inammissibilità di un ricorso riguardante l'apertura di un fallimento
Riassunto dei fatti
La A.________ GmbH in liquidazione ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la decisione del tribunale cantonale di Lucerna, che ha confermato il fallimento su di lei l'11 novembre 2025. In precedenza, il fallimento era già stato aperto dal tribunale distrettuale di Kriens. La ricorrente ha sostenuto che il diritto di essere ascoltata era stato violato a causa di una notifica errata e inoltre che era stata violata la proibizione di arbitrio.
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