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Nuove sentenze del Tribunale federale del 31.12.2025

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovi le sentenze più recenti del Tribunale federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze ti presentiamo riassunti dettagliati con i fatti, le considerazioni e i dispositivi. Per le sentenze successive, troverai un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui puoi configurare la tua newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai tuoi ambiti giuridici.

2C_721/2025: Decisione riguardante l'inammissibilità di un ricorso in materia di asilo

Riassunto dei fatti

La ricorrente, cittadina degli Stati Uniti d'America nata nel 1968, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera il 17 settembre 2025. Il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda con decisione del 3 novembre 2025 e ha ordinato il suo allontanamento dalla Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto un ricorso contro questa decisione, così come le richieste di assistenza giuridica gratuita e di patrocinio legale d'ufficio (sentenza del 28 novembre 2025). Contro questa sentenza, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 15 dicembre 2025, chiedendo l'annullamento della sentenza, la riapertura del procedimento e la dichiarazione di varie violazioni costituzionali. Ha inoltre richiesto assistenza giuridica gratuita.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1:** La ricorrente ha presentato il suo atto in lingua inglese. L'inglese non è una lingua ufficiale (art. 42 cpv. 1 in relazione con art. 54 cpv. 1 BGG). Tuttavia, si è rinunciato a un rinvio, poiché l'esito del procedimento non richiedeva ulteriori misure. - **E.3.1:** Secondo l'art. 83 lett. d n. 1 BGG, il ricorso in materia pubblicistica contro le decisioni di asilo del Tribunale amministrativo federale è inammissibile, salvo in specifici casi eccezionali che qui non sussistono. - **E.3.2:** La presente questione concerne l'allontanamento in relazione a una domanda di asilo non riuscita, pertanto si applica pienamente l'art. 83 lett. d n. 1 BGG. - **E.3.3:** Anche il ricorso costituzionale sussidiario è escluso ai sensi dell'art. 113 BGG. - **E.4:** La presidente del collegio ha deciso, in base alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a BGG, di non entrare nel merito del ricorso. - **E.5:** La richiesta di assistenza giuridica gratuita è stata respinta a causa della mancanza di prospettive di successo del ricorso. Tuttavia, non sono state imposte spese processuali a causa di circostanze particolari (art. 66 cpv. 1 frase 2 BGG).

Riassunto del dispositivo

Il Tribunale federale non ha accolto il ricorso e ha respinto la richiesta di assistenza giuridica gratuita. Non sono state imposte spese processuali e non sono state disposte indennità per le parti.


9C_642/2024: Sentenza riguardante il contributo sostitutivo per il servizio militare per l'anno 2022

Riassunto dei fatti

A.________, naturalizzato nel 2017 e non più soggetto a obbligo di leva a causa dell'età secondo la legge vigente all'epoca, è stato tassato per il contributo sostitutivo per il servizio militare per gli anni 2018-2021, dopo che il limite di età è stato elevato a 37 anni il 1° gennaio 2019. La decisione per l'anno 2022 è stata impugnata, così come è stata richiesta la restituzione dei pagamenti già effettuati. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso.

Riassunto delle considerazioni

(E.1) L'atto soddisfa tutti i requisiti formali e il Tribunale federale accoglie in linea di principio il ricorso. (E.2) Il Tribunale federale esamina i motivi limitatamente alle censure avanzate e giustificate; le constatazioni di fatto dell'istanza precedente sono in linea di principio vincolanti. (E.3) Il contributo sostitutivo per il servizio militare per gli anni 2018-2021 non è oggetto del procedimento, poiché le relative decisioni sono definitive. Si esamina esclusivamente l'anno 2022. (E.4) Secondo la legislazione attuale, il ricorrente è obbligato a pagare nonostante la sua naturalizzazione all'età di 31 anni a causa del nuovo limite di età di 37 anni. Il Tribunale federale dichiara che non vi è alcun effetto retroattivo inammissibile, poiché il contributo sostitutivo per il servizio militare non è considerato un fatto duraturo. Le ulteriori censure, in particolare violazione del divieto di retroattività, buona fede e discriminazione, sono respinte come infondate. (E.5) Le spese processuali sono imposte al ricorrente.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso del ricorrente è respinto e le spese processuali sono imposte a lui. Le parti ricevono la sentenza per iscritto.


5A_902/2025: Non divulgazione di un'esecuzione

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ ha chiesto la non divulgazione di un'esecuzione avviata contro di lui, poiché questa gli causava svantaggi nella ricerca di un appartamento. L'ufficio esecuzioni cantonale ha rifiutato la annotazione richiesta, facendo riferimento alla relativa normativa dell'OForm. Il ricorso all'autorità di vigilanza cantonale è stato respinto con la motivazione che non sussistevano le condizioni per una non divulgazione ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG.

Riassunto delle considerazioni

- **E.1**: Il ricorrente ha presentato in tempo utile un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale. Il Tribunale federale esamina la legittimità della decisione impugnata e sottolinea il principio secondo cui applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 BGG). Inoltre, chiarisce che il ricorso deve essere adeguatamente motivato e che le constatazioni di fatto dell'istanza precedente sono vincolanti per il Tribunale federale, salvo che non vi sia una constatazione arbitraria (art. 105 cpv. 1 e 2 BGG).
- **E.2**: L'autorità di vigilanza cantonale ha correttamente constatato che, ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG, è decisivo esclusivamente il comportamento del creditore esecutore riguardo alla rivendicazione del credito. Il creditore ha ottenuto l'apertura provvisoria e non ha intrapreso ulteriori azioni legali, ma ciò non impedisce la divulgazione dell'esecuzione. Inoltre, non è evidente dalla sentenza del 22 agosto 2023, in cui è stata accertata la scadenza del comando di pagamento, che il credito sottostante sia nullo o addirittura abusivo.
- **E.3**: Il Tribunale federale osserva che si deve applicare la normativa vigente. La revisione dell'art. 8a cpv. 3 lett. d SchKG, che prevede una maggiore possibilità di non divulgazione, in vigore dal 1° gennaio 2026, non è stata correttamente anticipata.
- **E.4**: La motivazione del ricorrente è stata insufficiente, poiché non ha affrontato in modo sostanziale le considerazioni centrali dell'autorità di vigilanza cantonale. Pertanto, il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la richiesta di assistenza giuridica gratuita è stata respinta e le spese sono state imposte al ricorrente.


8C_224/2025: Sentenza riguardante l'assicurazione contro gli infortuni

Riassunto dei fatti

A.________, impiegato come pittore, ha segnalato un presunto evento infortunistico del 11 ottobre 2022, durante il quale ha ricevuto materiale su una scala e ha avvertito dei fastidi. La Suva ha negato l'obbligo di prestazione, poiché il concetto di infortunio ai sensi dell'art. 4 ATSG e le condizioni per un danno corporeo simile a un infortunio non erano soddisfatti. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo ha accolto questa decisione. Contro questa sentenza, A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale.


5A_435/2025: Sentenza sulla responsabilità di un esecutore testamentario

Riassunto dei fatti

Il defunto A.A.________ è deceduto nel 2001 e ha nominato H.E.________ come esecutore testamentario nel suo testamento. Questi ha assunto l'incarico, ma lo ha rassegnato nel 2006 su richiesta degli eredi. Gli eredi lo hanno accusato di cattiva gestione del mandato e hanno chiesto un risarcimento danni. Dopo il rigetto delle loro richieste in prima e seconda istanza cantonale, gli eredi si sono rivolti al Tribunale federale. Nel presente procedimento si trattava in particolare di richieste di risarcimento danni contro l'esecutore testamentario, nonché di questioni di prescrizione e di abuso del diritto di eccepire la prescrizione.


5A_1092/2025: Rappresentanza degli eredi con poteri limitati

Riassunto dei fatti

Il ricorrente, erede legittimo del padre deceduto nel 2012, ha chiesto in un atto al tribunale distrettuale di Zurigo, tra l'altro, l'autorizzazione a compiere atti successori. Dopo una decisione di non entrare nel merito del tribunale distrettuale, ha presentato ricorso presso il tribunale superiore del Cantone di Zurigo, il quale ha respinto il ricorso. Infine, si è rivolto al Tribunale federale. Questo non è entrato nel merito del ricorso per tardività e per manifesta inammissibilità.


5A_1080/2025: Obbligo di spesa nel procedimento di scioglimento della convivenza

Riassunto dei fatti

In relazione a un procedimento pendente di scioglimento della convivenza davanti al tribunale distrettuale di Baden, alla ricorrente A.________ è stata negata l'assistenza giuridica gratuita. Nel procedimento di ricorso, il tribunale superiore del Cantone di Argovia le ha richiesto di versare un anticipo spese di CHF 500. Contro questa decisione, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 15 dicembre 2025.


7B_262/2025: Accesso agli atti nel procedimento penale: limitazioni e loro proporzionalità

Riassunto dei fatti

Il ricorrente A.________ ha sporto denuncia contro la perita B.________ per aver redatto una falsa perizia, diffamazione e, in via subordinata, calunnia. Nel corso del procedimento penale, il ricorrente ha richiesto di accedere a determinate registrazioni di conversazioni, che però sono state concesse dalla procura del Cantone di Soletta con limitazioni, in particolare con accesso solo in loco e senza possibilità di fare copie. Questo è stato confermato dalla camera di ricorso del tribunale superiore del Cantone di Soletta. Il ricorrente ha impugnato questa decisione con un ricorso al Tribunale federale.


9C_570/2025: Sentenza riguardante l'obbligo di IVA della fondazione A.________ e la regolamentazione delle spese del Tribunale amministrativo federale

Riassunto dei fatti

La fondazione A.________, operante per scopi di utilità pubblica, è stata registrata retroattivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come soggetta a IVA a partire dal 2014 e ha ricevuto una richiesta di pagamento di imposta di Fr. 473'457.-. Dopo una decisione di opposizione, questa è stata ridotta a Fr. 456'037.-. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente un ricorso della fondazione e ha respinto la richiesta di imposta per alcuni punti controversi. In merito alla questione della regolamentazione delle spese, l'AFC ha parzialmente prevalso.


5A_1000/2025: Inammissibilità di un ricorso riguardante l'apertura del fallimento

Riassunto dei fatti

La A.________ GmbH in liquidazione ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la decisione del tribunale cantonale di Lucerna, che ha confermato il fallimento su di essa l'11 novembre 2025. In precedenza, il fallimento era già stato aperto dal tribunale distrettuale di Kriens. La ricorrente ha sostenuto che il diritto di essere ascoltata era stato violato a causa di una notifica errata e che inoltre era stata violata la proibizione dell'arbitrarietà.