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Nuove sentenze del Tribunale federale del 24.10.2025

Ultime sentenze del Tribunale federale

Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale federale (BGer) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con i fatti, le considerazioni e i dispositivi. Nelle altre sentenze troverete un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate in base ai vostri settori legali.

7B_709/2025: Sentenza sull'astensione di un'interprete in un procedimento penale

Riassunto dei fatti

A.________, contro il quale è in corso un'indagine penale per reati gravi, ha richiesto durante un'audizione di far asternere l'interprete B.________ per parzialità. Il Ministero pubblico ha trasmesso la richiesta al Tribunale superiore del Cantone Sciaffusa, che ha respinto l'istanza di astensione e ha imposto ad A.________ le spese processuali. A.________ ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.

Riassunto delle considerazioni

Il ricorso è in linea di principio ammissibile, poiché si contesta una decisione interlocutoria autonomamente emessa. Non sono oggetto del procedimento le modalità generali del Ministero pubblico o presunti violazioni dei diritti, per le quali non è stata presentata una denuncia sufficiente. Le norme di astensione che si applicano agli interpreti (Art. 56 CPP) richiedono circostanze che oggettivamente suscitino l'apparenza di parzialità. Tali circostanze non sono state credibilmente dimostrate. Il giudice di prima istanza ha correttamente stabilito che l'affermazione di accordi informali tra l'interprete e il Ministero pubblico non è stata sufficiente per essere sostanzialmente provata. Anche le difficoltà di traduzione non sono sufficienti per mettere in discussione l'imparzialità dell'interprete. L'istanza di astensione è infondata. A causa della mancanza di prospettive del ricorso, l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. Tuttavia, il tribunale concede una riduzione delle spese processuali.

Riassunto del dispositivo

Il ricorso e l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita vengono respinti. A.________ deve sostenere le spese processuali.


5A_848/2025: Decisione sulla sospensione dell'efficacia in relazione a un documento di pignoramento

Riassunto dei fatti

La ricorrente ha presentato ricorso contro un documento di pignoramento emesso dall'Ufficio esecuzione regionale. Ha richiesto più volte la sospensione dell'efficacia. Sia il Tribunale distrettuale di Kulm che il Tribunale superiore del Cantone Argovia hanno respinto le relative istanze. Contro la decisione finale del Tribunale superiore, ha presentato ricorso al Tribunale federale, rinnovando nuovamente le richieste di sospensione dell'efficacia.

Riassunto delle considerazioni

**E.1**: Oggetto del procedimento presso il Tribunale federale è unicamente la sospensione dell'efficacia, non il pignoramento o il calcolo del minimo esistenziale. La ricorrente solleva censure costituzionali senza affrontare le considerazioni giuridiche del giudice di prima istanza, in particolare riguardo al divieto di novità e all'inammissibilità di determinate prove. Le sue censure sono inammissibili e insufficientemente motivate. **E.2**: Le decisioni sulla sospensione dell'efficacia sono misure cautelari ai sensi dell'Art. 98 BGG. Pertanto, possono essere contestate solo le violazioni dei diritti costituzionali, che la ricorrente non dimostra sufficientemente. **E.3**: Il ricorso è valutato come manifestamente inammissibile e non viene esaminato in procedura semplificata. La rinnovata istanza di sospensione dell'efficacia diventa quindi senza oggetto. **E.4**: Poiché il ricorso era già manifestamente infondato, l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita e di patrocinio è respinta. Le spese processuali devono essere sostenute dalla ricorrente.

Riassunto del dispositivo

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, respinge l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita e impone spese processuali.


6B_730/2025: Decisione riguardante l'inammissibilità formale di un ricorso

Riassunto dei fatti

La A.________ SA ha presentato ricorso contro una decisione del Tribunale del Cantone Vallese, che ha confermato una multa di CHF 10'000 per violazione di un divieto di costruzione ai sensi dell'Art. 61 cpv. 3 della legge cantonale sulle costruzioni (LC/VS). Il divieto di costruzione è stato emesso il 29 febbraio 2024 a causa di lavori di costruzione non autorizzati. La ricorrente ha sostenuto che i lavori dovessero essere considerati come normale manutenzione e non soggetti ad autorizzazione. Ha inoltre sollevato una violazione dei diritti fondamentali, in particolare del principio di arbitrarietà e del diritto di essere ascoltati, nonché una violazione del principio di buona fede.

Riassunto delle considerazioni