Ultime sentenze del Tribunale Federale
Qui trovate le sentenze più recenti del Tribunale Federale (TF) di bger.ch. Per le prime tre sentenze vi presentiamo riassunti dettagliati con fatti, considerazioni e dispositivi. Per le ulteriori sentenze trovate un riassunto dei fatti. I riassunti completi di tutte le sentenze sono disponibili nel portale di Lexplorer. Qui potete configurare la vostra newsletter e ricevere le ultime sentenze personalizzate per i vostri ambiti giuridici.
4A_618/2024: Decisione sulla risoluzione abusiva e sui pagamenti di compenso
Riassunto dei fatti
La sentenza tratta una controversia in materia di diritto del lavoro tra A.________ (ricorrente) e la B.________ SA (resistente) riguardante una presunta risoluzione abusiva e ulteriori pagamenti di compenso. Il ricorrente ha sostenuto che la risoluzione fosse da considerarsi abusiva e che non fossero stati effettuati ulteriori pagamenti a lui spettanti.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1:** Il ricorrente ha presentato un ricorso ammissibile, che è stato presentato in modo formale e tempestivo. Tuttavia, il Tribunale Federale esamina solo i motivi che sono stati chiaramente presentati. - **E.2.1 - E.2.2:** Il Tribunale Federale ricorda che il ricorso in materia civile è principalmente ammesso per violazione del diritto federale. La determinazione dei fatti da parte dell'istanza precedente è vincolante per il Tribunale Federale, a meno che non sia evidente che tale determinazione sia insostenibile (arbitraria). - **E.3.1 - E.3.6:** In merito alla richiesta di una risoluzione abusiva (Art. 336b CO), il Tribunale Federale ha stabilito che il ricorrente non ha presentato un'opposizione valida al rapporto di lavoro. In particolare, ha valutato le azioni del ricorrente, come la conclusione di un nuovo contratto di lavoro durante il contenzioso in corso, come un'indicazione che non intendeva proseguire il rapporto di lavoro con la resistente. L'istanza precedente ha giustamente concluso che il ricorrente non ha mostrato una reale intenzione di proseguire il rapporto di lavoro. - **E.4.1 - E.4.4:** Per quanto riguarda i presunti compensi aperti, il Tribunale Federale ha stabilito che i pagamenti corrispondenti da parte della resistente devono essere considerati anticipi, e non ci sono indicazioni di una conclusione diversa. Gli argomenti del ricorrente sono stati considerati non fondati.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è respinto e le spese processuali e un risarcimento per le spese legali sono imposti al ricorrente.
8C_423/2025: Inammissibilità del ricorso
Riassunto dei fatti
A.________ si è infortunato al polso destro il 29.08.2023. La Cassa Nazionale Svizzera di Assicurazione contro gli Infortuni (CNA) ha fornito prestazioni, ma le ha interrotte con effetto dal 01.07.2024, poiché non esisteva più un nesso causale tra i disturbi residui e l'incidente. Il tribunale cantonale del Canton Vaud ha respinto il ricorso presentato, con decisione del 01.05.2025, nella misura in cui è stato esaminato. A.________ ha quindi presentato ricorso al Tribunale Federale.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1:** Ai sensi dell'Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso può essere dichiarato inammissibile in un procedimento semplificato se la motivazione è manifestamente insufficiente.
- **E.1.2:** Ai sensi dell'Art. 42 LTF, il ricorso deve indicare in modo concreto le modifiche richieste e illustrare in che modo la sentenza contestata sia giuridicamente errata.
- **E.2.1:** Il tribunale cantonale si è basato su una perizia di un medico della CNA, secondo la quale le conseguenze dell'incidente erano solo acute e temporanee. Ha respinto la richiesta di una ulteriore perizia medica, ritenendo sufficienti le prove già esistenti.
- **E.2.2:** Il ricorso al Tribunale Federale non contiene critiche sufficienti alle considerazioni del tribunale. Il ricorrente non ha adeguatamente spiegato perché fosse necessaria un'ulteriore indagine medica.
- **E.2.3:** Il ricorso non soddisfa i requisiti legali di motivazione e pertanto è inammissibile.
- **E.3:** In considerazione delle circostanze, non si procede all'addebito di spese processuali.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state addebitate spese processuali.
9C_120/2025: Ordinanza interlocutoria per valutazione del decorso nell'ambito dell'assicurazione invalidità
Riassunto dei fatti
La assicurata A.________ ha presentato ricorso contro l'ordinanza interlocutoria dell'Ufficio dell'IV del Canton San Gallo, che ha disposto una valutazione polidisciplinare del decorso da parte dell'ABI Istituto di Valutazione Medica GmbH. Ha sostenuto di aver già avuto esperienze negative con l'ABI durante l'ultima valutazione e che una nuova valutazione da parte di questo ente sarebbe inaccettabile. Le sue argomentazioni comprendevano possibili ri-traumatizzazioni, accuse di parzialità e l'inaccettabilità della valutazione.
Riassunto delle considerazioni
- **E.1**: Il Tribunale Federale esamina le condizioni di ricezione d'ufficio. Documenti e prove nuovi, che rappresentano veri novità, non sono ammissibili. - **E.2**: Il ricorso è diretto contro una decisione interlocutoria. Le condizioni per la ricezione di decisioni interlocutorie (Art. 92 segg. LTF), in particolare l'esistenza di un danno irreparabile di natura giuridica, non sono soddisfatte. - **E.3**: La ri-traumatizzazione invocata è di natura medica e non una questione giuridica. La questione se una valutazione sia ammissibile rientra nella competenza dei professionisti medici. - **E.4**: Le accuse di parzialità degli esperti ABI, in particolare a causa delle formulazioni nella relazione iniziale, sono state giudicate infondate dal Tribunale Federale. La terminologia medica utilizzata, come "posizione dal aspetto grottesco", era oggettivamente descrittiva e non denigratoria. L'istanza precedente ha correttamente stabilito che non ci sono segni oggettivi di parzialità. - **E.5**: Il diritto di essere ascoltati non è stato violato dall'Ufficio dell'IV e l'ordinanza di valutazione rimane valida.
Riassunto del dispositivo
Il ricorso è respinto e le spese processuali sono imposte alla ricorrente.